COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 18/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 58 – Reclamo del signor Candido Cappa, presidente F.C. Finale, avverso l
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 51 del 18/03/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 58 - Reclamo del signor Candido Cappa, presidente F.C. Finale, avverso la propria inibizione fino al 15.4.2010. Gara Quiliano - Finale del 3.2.2010 Campionato Giovanissimi.
C.U. n. 33 dell'11.2.2010 D.P. Savona.
Avverso l’inibizione fino al 15 aprile 2010 del signor Candido Cappa, presidente della soc. F.C. Finale, ha proposto reclamo la società medesima, con istanza a firma del Cappa medesimo.
Poiché ai soggetti inibiti è preclusa la rappresentanza in giudizio della società, la Commissione decide di esaminare il reclamo come proposto in proprio dallo stesso Cappa.
Il reclamante, anche a voce in sede di audizione, propone una propria versione dei fatti, nel quale rigetta quella riferita dall’arbitro e ben riassunta nella declaratoria del primo giudice.
Osserva la C.D. che le proposte eccezioni del reclamante non possono, per regolamento, scalfire il resoconto chiaro e coerente dell’arbitro, talché vanno respinte e retrocesse a mere allegazioni difensive, di nessun pregio agli effetti del giudizio sportivo; esaminata la sanzione sotto il profilo equitativo, la stessa appare appropriata e va confermata.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa versata.
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