F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 68 del 23.03.2010  (153) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO CORSI (Presidente della Soc. FBC Empoli SpA) E DELLA SOCIETA’ FBC EMPOLI SpA (nota n. 3919/499pf09

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 68 del 23.03.2010

 (153) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO CORSI (Presidente della Soc. FBC Empoli SpA) E DELLA SOCIETA’ FBC EMPOLI SpA (nota n. 3919/499pf09-10/SS/en del 14.1.2010).

Il deferimento Con provvedimento del 14/1/2010, il Procuratore Federale deferiva innanzi a questa Commissione il Signor Fabrizio Corsi, Presidente della FC Empoli Spa, per la violazione dell’articolo 1, comma 1, CGS, in riferimento all’art. 37, punto 1 Ab, e all’art. 25, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito al Sig. Raffaele Di Napoli, di svolgere attività di allenatore in seconda della prima squadra, pur non avendone titolo, nonché la Società FC Empoli Spa a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi del’art. 4, comma 1 e 2, del CGS, per le condotte ascrivibili al proprio Presidente e al proprio tesserato. Nei termini previsti i deferiti facevano pervenire una memoria difensiva, nella quale chiedevano il proscioglimento dagli addebiti contestati. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità nei confronti dei deferiti con l’applicazione delle seguenti sanzioni: al Sig. Corsi Fabrizio l’inibizione per mesi 3 (tre) e alla FC Empoli Spa l’ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00). E’ altresì comparso il difensore dei deferiti, il quale ha insistito nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e le prove prodotte dalla Procura Federale, nonché all’esito dell’odierno dibattimento, rileva quanto segue. La vicenda trae origine dalla documentazione trasmessa dal Settore Tecnico FIGC in data

12/11/2010, nella quale si denunciava che il Sig. Raffaele Di Napoli, iscritto nei ruoli come allenatore di base, aveva assunto, nella stagione 2009-10, la qualifica di allenatore in seconda della prima squadra della Società Empoli, partecipante al Campionato Professionisti di Serie B, in assenza della necessaria abilitazione. Nel merito si osserva che il Di Napoli non risulta aver mai svolto attività di allenatore in seconda. D’altra parte, egli è inquadrato nei ruoli della Società Empoli, quale collaboratore della prima squadra, mentre l’allenatore in seconda risulta essere il Sig. Giovanni Martuscello.Tale situazione, peraltro, è stata accertata dalla Commissione Disciplinare Settore Tecnico della F.I.G.C., la quale ha prosciolto il Di Napoli da ogni addebito (comunicato N°. 87 della stagione Sportiva 2009/2010). Si aggiunga che l’erronea indicazione contenuta nel foglio di censimento prodotto dalla Procura Federale e sul sito ufficiale della Società Empoli, tempestivamente corretto, non è sufficiente a configurare una responsabilità dei deferiti per comportamenti antiregolamentari. Ne deriva che non vi sono elementi sufficienti a dimostrare l’antiregolamentarietà della condotta dei deferiti. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale proscioglie i deferiti da ogni addebito.

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