F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 69 del 24.03.2010 (202) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA’ US AZZURRA (ammenda € 800,00), A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 69 del 24.03.2010
(202) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA’ US AZZURRA (ammenda € 800,00), A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Friuli V.G. - CU n. 56 del 12.2.2010).
Davide Srebernic – tesserato con la Soc. ASD Pro Gorizia nel corso del campionato 2008- 2009 ha preso parte a n. 5 partite nelle file della Soc. US Azzurra ed è stato, inoltre inserito nella distinta di altra gara senza averne titolo. La Procura Federale, avendo accertato che le distinte delle gare erano state sottoscritte per n. 4 dal Sig. Valentino Andaloro e per n. 1 dal Sig. Ermanno Nunin collaboratori dell’US Azzurra, avendo ritenuto, per quei fatti, la violazione dei principi di lealtà probità e rettitudine sportiva sanciti dall’art. 1 comma 1 del CGS, ha deferito il calciatore e i dirigenti ai sensi dell’art. 1 comm. 1 CGS anche in relazione all’art. 10 comm. 2 e 6 CGS e le Società US Azzurra e ASD Pro Gorizia a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comm. 2 CGS; quanto all’ASD Pro Gorizia per l’operato del proprio tesserato e, per l’US Azzurra, per avere tratto comunque vantaggio o avuto interesse dall’operato di soggetti estranei. La Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Friuli V.G. in esito alla seduta del giorno 28.1.2010 sentite le difese svolte dalle parti comparse personalmente – assente il calciatore Davide Srebernic – e le richieste del Procuratore Federale, ritenuta la condotta del calciatore integrativa della violazione dei principi informatori di correttezza, lealtà e probità sanciti dall’art. 1 in relazione all’art. 10 comm. 2° CGS, anche e soprattutto, sul presupposto di avere considerato acquisita la certezza che l’esperimento attuato dal tesserato di iscriversi al settore arbitrale, avesse costituito solamente uno “stratagemma per tentare di eludere le norme federali in materia di tesseramenti” ed esclusa ogni valenza alle giustificazioni addotte dall’interessato in sede di indagine ha inflitto a carico degli incolpati sanzioni ritenute commisurate al grado di responsabilità per ciascuna condotta nella fattispecie che, dalla C.T. è stata classificata singolare dalla Commissione giudicante. A sostegno della decisione assunta, la Commissione ha addotto la responsabilità a carico – principale - dello Srebernic mentre ha ritenuto affievolita la responsabilità della società, specialmente per la ASD Pro Gorizia che, in buona sostanza aveva semplicemente “subito le iniziative del suo tesserato senza esserne al corrente e senza poter intervenire al riguardo” e dei Dirigenti Accompagnatori della Soc. Azzurra che sono stati ritenuti colpevoli di scarsa diligenza e prudenza per essersi semplicemente fidati – senza ulteriori accertamenti – di quanto loro riferito dalla Società e di quanto avevano appreso a mezzo telefono da interlocutori non identificati. Alla Soc. US Azzurra – in riferimento ai fatti ascritti a Davide Srebernic, Valentino Andaloro ed Ermanno Nunin, ritenuta la responsabilità oggettiva ha inflitto l’ammenda di € 800,00. La Procura Federale in data 17 febbraio 2010 ha proposto ricorso ex artt. 33 e 36 C.G.S., trasmesso per conoscenza nella stessa data alla Soc. Azzurra, chiedendo la riforma della sanzione inflitta alla Società US Azzurra ritenuta non adeguata alla gravità dei fatti contestati e agli effetti conseguenziali derivati. A sostegno della proposta opposizione la Procura Federale allega la disparità rilevata tra la misura della sanzione irrogata e la responsabilità dei soggetti deferiti che la Commissione Giudicante stessa nella premessa della decisione aveva dichiarato essere stata accertata. Rileva la Procura Federale che, anche alla luce di recenti pronunzie della Commissione Disciplinare Nazionale (C.U. n. 39 del 26.11.2009 e C.U. n. 42 del 3.XII.09), la sola pena pecuniaria comminata alla Soc. US Azzurra non risulterebbe congrua con riferimento alla gravità del comportamento del tesserato e dei collaboratori e dell’effetto consequenziale prodotto (regolarità delle gare e dell’intero campionato) mentre i punti di penalizzazione avrebbero potuto, più concretamente, equilibrare la posizione raggiunta in classifica dalla società per la utilizzazione di un calciatore non tesserato. La Società AZZURRA ha trasmesso, con nota datata 12.3.2010, deduzioni a propria difesa che devono essere considerate inammissibili perche tardive ai sensi dell’art. 37 CGS. La questione sottoposta al giudizio di questa CD Nazionale, già classificata singolare dalla C.D.T., presenta aspetti di particolare interesse sotto il profitto fattuale e di diritto. Se è lecito infatti dedurre per logica, come ha fatto il Giudice Territoriale, che la manovra posta in essere dal calciatore ha rappresentato un espediente per produrre lo svincolo dall’originario tesseramento, pur tuttavia il percorso non è espressamente vietato dal regolamento che prevede la incompatibilità della doppia qualificazione del tesserato giocatore e del tesserato arbitro imponendo a carico dell’interessato l’onere di comunicazione e, a carico dell’Ufficio l’obbligo della annotazione conseguenziale. Allorquando dunque il giocatore Srebernic ha acquisito il titolo e la iscrizione all’AIA, egli avrebbe dovuto essere cancellato dall’elenco dei tesserati calciatori per incompatibilità su sua espressa richiesta. Così, allorquando egli ha rassegnato le dimissioni da arbitro, comunicandole all’Associazione, con l’accettazione si sarebbe dovuto produrre la cancellazione dell’interessato da ogni tipo di tesseramento. A questo punto non incombe alcun altro onere di comunicazione a carico dell’ex arbitro ed ex calciatore. Sotto questo profilo è ben possibile che qualsiasi funzionario dell’Ufficio Tesseramento abbia fornito parere in questo senso ad eventuali interpelli dei dirigenti della società. Ciò si sarebbe potuto verificare se il quesito fosse stato posto in maniera anonima, ma non sarebbe stato possibile se i dirigenti avessero espressamente richiesto di conoscere la posizione del calciatore Srebernic, perché in questo caso sarebbe risultato il suo tesseramento, anche se irregolare, ancora con la Società ASD Pro-Gorizia. In buona sostanza, seguendo questo iter logico, la CD Territoriale presso il C.R. Friuli V.G. ha ritenuto di dovere ascrivere a carico del solo calciatore la responsabilità aggravata mentre ha ritenuto un grado di responsabilità oggettiva affievolita a carico delle società, che ha considerato indotte in errore dall’”artefice principale”, dall’esito di un caso precedente che presentava caratteristiche analoghe e dalle informazioni, ricevute dai funzionari dell’Ufficio Tesseramenti a mezzo telefono. Nell’ambito dei poteri discrezionali propri, il primo Giudice ha ritenuto equa la sanzione della sola pena pecuniaria escludendo, con la motivazione della singolarità dei fatti l’applicazione della penalizzazione di uno o più punti in classifica secondo la richiesta dalla Procura Federale. La motivazione che ha giustificato la decisione assunta dalla C.D.T. è assorbente anche dell’effetto conseguenziale della falsificazione della regolarità delle partite alle quali aveva preso parte il calciatore e dell’intero campionato come sostenuto dalla Procura ricorrente. In merito agli effetti conseguenziali pur denunziati, la Procura non ha fornito elementi di giudizio valutabili. Non è stato infatti argomentato né in merito ai concreti vantaggi della Soc. Azzurra né in merito alla regolarità dell’intero campionato. La documentazione allegata al fascicolo documenta i risultati delle cinque gare ma non vi sono evidenziati gli effetti diretti per la singola società né quelli relativi al campionato, e non risultano, agli atti, utili elementi per una eventuale rilevanza di Ufficio. Quanto agli elementi di diritto è il caso di precisare che, non essendo stata impugnata la decisione della C.D.T. relativamente alle motivazioni sottese alle sanzioni adottate per gli altri aspetti della vicenda, queste ultime si devono considerare giudicate e, poiché il giudicato copre il dedotto e il deducibile, si devono ritenere acquisite sia le comminatorie che le ragioni sulle quali è stata fondata la decisione. Pertanto si deve ritenere definitivamente accertata, per il giudicato, anche la preponderanza del ruolo del calciatore Srebernic il quale al solo fine di eludere la normativa federale prescritta per lo svincolo dalla società di originaria appartenenza ha strumentalizzato la sua partecipazione al corso e la iscrizione all’AIA, inducendo in errore i dirigenti della società i quali sono stati ritenuti colpevoli di non avere assolto con la dovuta diligenza e prudenza a tutti gli oneri di formalità prescritti dal regolamento, prima di inserire nella compagine il calciatore. Alla luce delle considerazioni innanzi svolte la Commissione ritiene sussistente la responsabilità oggettiva della Società Azzurra ancorchè affievolita dalla preponderante colpa addebitata al calciatore Srebernic. P.Q.M. In parziale accoglimento del ricorso avanzato dalla Procura Federale revoca il provvedimento assunto dalla CD Territoriale Friuli V.G. e infligge alla Società US Azzurra la sanzione della penalizzazione di 1 (un) punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2009\2010.
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