F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 69 del 24.03.2010  (195) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON LUOGO A PROCEDERE NEI CONFRONTI DI: ERMANNO GUGLIELMETTI (Presidente della Soc. ASD Pontenur

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 69 del 24.03.2010

 (195) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON LUOGO A PROCEDERE NEI CONFRONTI DI: ERMANNO GUGLIELMETTI (Presidente della Soc. ASD Pontenurese) E ALDO GENNARI (dirigente della Soc. ASD Pontenurese) NONCHE’ L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA’ ASD PONTENURESE (ammenda € 1.000,00), EMESSE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO

(Delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna - CU n. 31 del 3.2.2010).

I sigg.ri Mariangela Pagani e Flavio Ebanelli, quali genitori esercenti la patria potestà sul figlio Alessandro Ebanelli, adivano la Commissione Tesseramenti della FIGC per ottenere l’annullamento del tesseramento del figlio in favore della società ASD Pontenurese in quanto sul modulo di richiesta di tesseramento del giovane calciatore era stata apposta la firma apocrifa della madre. La Commissione accoglieva il ricorso, dichiarava la nullità del tesseramento e, nel contempo, rimetteva gli atti alla Procura Federale ai sensi dell’art. 48 comma quarto CGS in merito alla riscontrata violazione della normativa afferente il tesseramento. La società ASD Pontenurese impugnava tale decisione e la Corte di Giustizia Federale, quinta sezione, l’annullava e dichiarava valido il tesseramento del calciatore, senza tuttavia entrare nel merito della apocrifia della firma, avendo ritenuto sufficiente ai fini del corretto tesseramento del ragazzo la sola firma del padre, apposta sul modulo di tesseramento e che non era stata contestata. La Procura Federale, nel contempo, avviate le indagini, accertava, per le ammissioni delle persone sentite, che la firma della Pagani era stata in effetti apposta dal padre di altro calciatore, estraneo ai fatti, il quale aveva sottoscritto il modulo su sollecitazione di un dirigente della società ASD Pontenurese di nome Aldo Gennari e che, inoltre, l’autore della falsa sottoscrizione, per ottenere il cartellino del figlio, aveva pagato la somma di € 1.000,00 alla società ASD Pontenurese a mezzo di assegno bancario, poi regolarmente incassato, consegnato al responsabile della segreteria della società di nome Maurizio Barocelli, che aveva richiesto il pagamento. Sicché la Procura Federale, in questo preciso contesto, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna i sigg.ri Ermanno Guglielmetti, Aldo Gennari e Maurizio Barocelli, rispettivamente presidente, dirigente e segretario della società ASD Pontenurese, nonché la stessa società, a cui contestava ai primi tre la violazione degli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 CGS ed alla società la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS. Non veniva deferito l’autore materiale della firma apocrifa in quanto persona non tesserata. La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisione resa il 1° febbraio 2010 nel contraddittorio delle parti, deliberava di non doversi procedere nei confronti dei sigg.ri Ermanno Guglielmetti ed Aldo Gennari e di infliggere al sig. Maurizio Barocelli l’inibizione per mesi tre ed alla società ASD Pontenurese l’ammenda di € 1.000,00 per responsabilità oggettiva del fatto ascritto al segretario. Motivava il primo giudice che alcuna violazione si riscontrava nel comportamento di presidente e segretario della società perché il tesseramento del calciatore era stato ritenuto valido non necessitando della firma di entrambi i genitori ma solo di uno di essi, essendo la richiesta di tesseramento un atto di ordinaria amministrazione; riscontrava invece la violazione contestata al segretario della società, al quale addebitava la responsabilità di aver chiesto ed ottenuto per lo svincolo di un calciatore una somma di danaro priva di liberalità. A tale responsabilità conseguiva quella della società, come già rilevato di natura oggettiva. Avverso siffatta decisione insorge la Procura Federale, la quale chiede la sua parziale riforma limitatamente alla posizione dei sigg.ri Ermanno Guglielmetti ed Aldo Gennari, sanzionabili con l’inibizione di mesi due per il primo e di mesi tre per il secondo, nonché della società ASD Pontenurese, a sua volta sanzionabile con l’ulteriore ammenda di € 1.000,00 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva. Resistono al ricorso i sigg.ri Guglielmetti e Gennari nonché la società ASD Pontenurese, istando per la conferma della decisione impugnata sul presupposto dell’avvenuto giudicato formatosi sulla decisione della Corte di Giustizia in punto di validità del tesseramento del calciatore e, comunque, di totale assenza di responsabilità in capo ai deferiti, atteso che la richiesta di tesseramento del giovane Ebanelli era stata sottoscritta nella stagione 2005\2006 e che da allora il calciatore aveva partecipato all’attività della società ASD Pontenurese sotto lo sguardo costante di entrambi i genitori senza che mai fosse stata sollevata alcuna contestazione di sorta.

All’udienza odierna è comparsa la sola Procura Federale, la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Il ricorso della Procura Federale è fondato e meritevole di accoglimento nei limiti sanzionatori di cui al successivo dispositivo. Rilevato che la statuizione della Corte di Giustizia Federale non ha investito la questione della falsità della firma della madre del calciatore e che pertanto su tale questione alcun giudicato si è formato, non può revocarsi in dubbio che, risultando provata la circostanza della falsità della firma per la confessione dell’autore materiale del fatto, il presidente della società Ermanno Guglielmetti ha la responsabilità di aver omesso il controllo dell’operato dei suoi collaboratori, che gli era dovuto per la carica ricoperta. Tale responsabilità deve intendersi sussistente per entrambe le violazioni contestate afferenti la falsità della firma e l’apprensione ingiustificata della somma di denaro. Non è sfuggito a questa Commissione che, come risulta dagli atti, il padre del calciatore Ebanelli era a perfetta conoscenza della apocrifica della firma della moglie per aver personalmente assistito alla apposizione della stessa, ma ciò nulla toglie alla responsabilità dei deferiti. Altrettanto provata, secondo le risultanze delle indagini dell’organo inquirente, è la circostanza che il dirigente della società Aldo Gennari era presente nel momento in cui venne apposta la firma apocrifa, che anzi egli sollecitò. A tutto ciò consegue la sussistenza delle violazioni ascritte ai due deferiti, che andranno sanzionate in modo conforme alla richiesta, come da dispositivo. Alla responsabilità dei sigg.ri Ermanno Guglielmetti ed Aldo Gennari consegue la responsabilità soggettiva e l’ulteriore responsabilità oggettiva della società ASD Pontenurese, in merito alle quali si ritiene comunque equo non aggravare la sanzione pecuniaria comminata in primo grado. P.Q.M. In parziale accoglimento del ricorso della Procura Federale infligge al sig. Ermanno Guglielmetti l’inibizione di mesi 2 (due) ed al sig. Aldo Gennari l’inibizione di mesi 3 (tre). Rigetta la domanda di ulteriore ammenda a carico della Società ASD Pontenurese.

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