COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 31/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI III^ CA
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°39 del 31/03/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA
113 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. U.P. VIRTUS
Avverso squalifica per 3 giornate cala. MASSARDO ANDREA
delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 38 del 24.3.2010
gara BUSSETO – VIRTUS del 21.3.2010
L’A.S.D. U.P. VIRTUS ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che il calc. MASSARDO, dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione “si allontanava senza proferire parola alcuna, in quanto cosciente dei termini di regolamento”. Tutti i presenti possono confermare che il predetto, ricevuta la sanzione, non apriva bocca e si allontanava senza rivolgere alcuna parola al direttore di gara”. Chiede la riduzione della squalifica ad una giornata.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato che il calc. MASSARDO, espulso per intervento non regolamentare, dopo la comunicazione del provvedimento, rivolgeva all’arbitro una frase offensiva e dubbiosa sulle sue capacità,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc. MASSARDO ANDREA.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.