COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 119  del 01/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO  DELLA  SOCIETA’ VALLECORSA AVVERSO  IL&nbsp

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 119  del 01/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO  DELLA  SOCIETA' VALLECORSA AVVERSO  IL  PROVVEDIMENTO  DI SQUALIFICA  FINO  AL  30/6/2013  A  CARICO  DEL CALCIATORE  ROBERTO TULLIO  ADOTTATO  DAL  GIUDICE  SPORTIVO  DEL COMITATO REGIONALE LAZIO  CON  COMUNICATO  UFFICIALE  N. 100 DELL' 25/2/10

( Gara: Vallecorsa  – Fontana Liri del 21/2/10 -  Camp. Promozione )

La Commissione Disciplinare;

·  visto il reclamo in epigrafe;

·  esaminati gli atti ufficiali;

·  ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva:

La ricorrente, dopo aver escluso che il proprio tesserato al termine della gara abbia assunto comportamenti offensivi nei confronti dell'Arbitro, avendo egli soltanto protestato se pur in maniera veemente, e dopo aver escluso altresì che il giocatore, alla guida della propria autovettura, abbia inseguito per alcuni chilometri l'auto con a bordo l'Arbitro e i suoi Assistenti, ponendo in essere manovre pericolose, per creare panico e spavento agli stessi, ha lamentato in ogni caso la eccessività della sanzione , del tutto sproporzionata rispetto all'entità dei fatti.

Orbene, nel referto e nei supplementi allegati che, come noto, costituiscono fonte  di prova privilegiata e degna di fede, l'Arbitro ha descritto in maniera precisa e dettagliata tutti i comportamenti posti in essere dal giocatore Roberto sia al termine della gara nella zona degli spogliatoi, che successivamente durante l'inseguimento automobilistico.

Comportamenti non solo offensivi e minacciosi, ma anche gravemente pericolosi per l'incolumità dell'Arbitro, avendo il giocatore effettuato più volte, durante il lungo inseguimento, manovre spericolate ed intimidatorie, avvicinandosi a pochissimi centimetri dall'autovettura dell'Arbitro, quasi a volerla tamponare ovvero affiancando la stessa, lanciando poi contro il vetro del lato conducente una bottiglietta di plastica ancora piena, ovvero effettuando  sorpassi, per frenare poi bruscamente, al fine di provocare un tamponamento.

Comportamenti questi davvero riprovevoli ed intollerabili, che soltanto grazie al sangue freddo dell'Arbitro, che non ha perso il controllo della situazione, hanno causato soltanto spavento e non invece conseguenze più serie.

Dovendo ora valutare, ai fini disciplinari, tali comportamenti, questa Commissione ritiene di poter assumere parzialmente alcune delle considerazioni addotte dalla reclamante, volte a ridimensionare la gravità dell'episodio, ed in particolare il fatto che l'Arbitro non abbia subìto alcuna  conseguenza fisica, che alla sua autovettura non sia stato arrecato alcun danno materiale, ed infine che né il Direttore di gara né i suoi Assistenti, se pur allarmati, abbiano ritenuto necessario richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine.

Per tali motivi, la sanzione andrà quindi rivisitata, anche per rapportare la stessa alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili.

Tutto ciò premesso e ritenuto 

DELIBERA

di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica del calciatore ROBERTO TULLIO dal 30 giugno 2013 al 30 settembre 2011.

La tassa di reclamo va restituita.

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