COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 01/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS REAL QCM 2003

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 37 del 01/04/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società AS REAL QCM 2003 Camp. 1^ Cat. Gir. H

Gara Real QCM 2003/Agnadellese del 14.03.2010

CU n. 35 del CRL datato 18/03/2010

La società REAL QCM 2003 ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore

Andrea bIASINI per 4 GARE, chiedendo una riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato.

2384/37

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari,

rilevato che, ai sensi dell’art.33 comma 5 del CGS, il ricorso deve essere sottoscritto dalle parti o dai loro

procuratori; che nel caso di specie il reclamo proposto dall’AS REAL QCM 2003 è redatto su carta non intestata

ed è peraltro privo di sottoscrizione, che l’irregolarità formale relativa alla sottoscrizione è motivo di

inammissibilità.

Tanto premesso e ritenuto

DICHIARA

INAMMISSIbILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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