COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 112 del 24.03.2010 Decisione della commissione Disciplinare 5.3.1.
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 112 del 24.03.2010
Decisione della commissione Disciplinare
5.3.1. A.S. ATLETICO SESSANO – Avverso Provvedimenti G.S.T. – C.U. n. 103: Squalifica Collaboratore arbitrale
(Gara SAMPIETRESE – ATLETICO SESSANO del 7.03.2010 – Campionato 1^ Categoria Girone A – 7^ ritorno)
La Commissione Disciplinare,
letti il ricorso, il referto arbitrale, il rapporto del commissario di campo ed ascoltato il sanzionato Fico Alfredo, osserva quanto segue.
Preliminarmente la C.D. rileva la inammissibilità della prova televisiva esibita dalla società reclamante ai sensi dell'art. 35 del C.G.S., commi 1.3 e 1.5, trattandosi nella fattispecie di fatto di condotta violenta visto dall'arbitro e puntualmente riportato nel rapporto.
Ciò premesso, dal rapporto dell'arbitro, nonché da quello del Commissario di campo, i quali fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, risulta in maniera sufficientemente circostanziata che in occasione della gara in epigrafe il sig. Fico Alfredo, assistente di parte, tesserato per la società Atletico Sessano, ebbe a colpire con l'asta della bandierina, rompendola,
un calciatore della squadra avversaria sul capo.
Valutate anche eventuali attenuanti riconducibili al clima particolarmente acceso, di cui pure è dato conto nei citati atti ufficiali, si appalesa tuttavia congrua la sanzione irrogata dal G.S. in relazione alla gravità della condotta posta in essere dal sanzionato, anche in considerazione delle parole offensive che lo stesso ha indirizzato verso i calciatori avversari.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, ordinando l'addebito della tassa reclamo sul conto della società ricorrente.