COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 01 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 52 del 01 Aprile 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
Gara: A.S.D. MARITTIMA - A.S.C. GIGI MERONI MONTESANO del 28 Febbraio 2010. (Reclamo della
A.S.C. GIGI MERONI MONTESANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a
carico dei calciatori LECCI Roberto, VERARDO Marco e PRIMICERI Massimo di cui alla delibera riportata sul
Comunicato Ufficiale n. 46 del 4 Marzo 2010 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- esperite indagini;
- sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto dal quale è risultato che il comportamento del
calciatore LECCI Roberto è stato sicuramente minaccioso e antisportivo nei confronti del direttore di gara,
ma senza alcuna conseguenza di particolare entità tant’è che dopo le vivaci proteste il suddetto calciatore
ha raggiunto lo spogliatoio senza ulteriori intemperanze per cui più adeguata alle risultanze acquisite agli
atti si appalesa la squalifica fino al 30 settembre 2010;
- considerato altresì che il comportamento dei calciatori VERARDO Marco e PRIMICERI Massimo,
indubbiamente antisportivo e violento nei confronti dei propri avversari, può ritenersi punibile con la
squalifica per n. 4 giornate
P.Q.M.
D E L I B E R A
- ridursi al 30 settembre 2010 la squalifica inflitta al calciatore LECCI Roberto;
- ridursi a quattro giornate effettive di gara la squalifica inflitta ai calciatori VERARDO Marco e PRIMICERI
Massimo;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.