COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 01 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 52 del 01 Aprile 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
Gara: A.S.D. ORTA NOVA - U.S.D. IMPERIAL FOGGIA S.R.L. del 21 Marzo 2010. (Reclamo della Società
U.S.D. IMPERIAL FOGGIA S.R.L. in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a
carico della società per ammenda di € 400,00 e squalifica calciatore IUPPA Giuseppe di cui alla delibera
riportata sul Comunicato Ufficiale n. 50 del 25 Marzo 2010 del Comitato Regionale Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- esperite indagini;
Rilevato che ai sensi dell’art. 46 punto 3 lettera a C.G.S. non è impugnabile la squalifica per 2 giornate
inflitta al calciatore IUPPA Giuseppe dal primo Giudice.
- Rilevato altresì che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali per avere,
l’arbitro, con puntualità e precisione indicato le ingiurie e gli insulti provenienti dallo spogliatoio della Società
U.S.D. IMPERIAL FOGGIA S.R.L.(attiguo a quello dell’arbitro) per cui non merita modifica il provvedimento
di sciplinare adottato del primo Giudice.
P.Q.M.
D E L I B E R A
- Dichiararsi inammissibile il reclamo proposto avverso la squalifica inflitta al calciatore IUPPA Giuseppe,
confermarsi ne resto le impugnate decisioni.
- Addebitarsi la tassa sul conto della Società U.S.D. IMPERIAL FOGGIA S.R.L.