COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°40 del 25 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. VILLAGRANDE – E – A.S.D.- 86 VILLAPUTZ
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°40 del 25 Marzo 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S.D. VILLAGRANDE - E - A.S.D.- 86 VILLAPUTZU (Campionato di 1^ Categoria)
Avverso deliberaGiudice Sportivo C.U. n° 37 dell’11.03.2010.
Gara Villagrande / 86 Villaputzu del 07.03.2010.
Con due distinti reclami che in questa sede vengono riuniti, le Società Villagrande e 86 Villaputzu hanno impugnato i provvedimenti sanzionatori adottati nei propri confronti, ed a carico di propri tesserati, per i fatti verificatisi nel corso dell’incontro disputatosi il 07.03.2010. Il Giudice Sportivo, pronunciatosi in merito, rilevava quanto segue.
Al 48° minuto del secondo tempo, a seguito della convalida della rete del Villagrande, alcuni dirigenti e giocatori della società 86 Villaputzu insultavano e minacciavano il direttore di gara contestandone la decisione, e tra questi:
- il dirigente accompagnatore Sanna Giorgio ( 86 Villaputzu) insultava il direttore di gara;
- l’allenatore Piu Pierpaolo (86 Villaputzu) insultava il direttore di gara;
- il calciatore Marongiu Sergio ( 86 Villaputzu), già espulso al 27°minuto del secondo tempo per aver insultato l’arbitro, rientrava nel terreno di gioco e reiterava tale comportamento offensivo e minaccioso;
- i calciatori Secchi Mattia e Fontana Alessio ( 86 Villaputzu) insultavano e minacciavano il direttore di gara il quale, senza notificare alcun provvedimento, li riteneva espulsi;
- i calciatori Onnis Gabriele, Gattelli Manuel e Casula Alessandro, tutti della società 86Villaputzu, protestavano nei confronti del direttore di gara il quale, senza notificare alcun provvedimento, li riteneva ammoniti, ed essendo stati gli stessi già precedentemete ammoniti, sempre senza notificare alcun provvedimento, li considerava espulsi;
- che, come si evince dal referto, la partita sarebbe dovuta proseguire per altri quattro minuti;
- che l’arbitro, in assenza di espliciti provvedimenti- ritenendo espulsi i sopra citati giocatori –con la conseguenza che la società 86 Villaputzu si sarebbe trovata con solo sei giocatori validamente partecipanti, emetteva il triplice fischio decretando la fine della partita pur senza fornire alcuna spiegazione e senza notificare i provvedimenti assunti né ai giocatori né ai capitani delle squadre, neanche quando le stesse hanno fatto rientro negli spogliatoi.
Il Giudice Sportivo, ritenendo, per quanto esposto, che l’arbitro abbia ingiustificatamente decretato in anticipo la fine della gara senza notificare, né durante la partita, né nelle fasi immediatamente successive, i provvedimenti disciplinari, senza che sussistessero i presupposti oggettivi per l’interruzione della partita,ne ha disposto la ripetizione.
Ha inoltre squalificato per tre giornate il calciatore Marongiu Sergio e per due giornate il calciatore Secchi Mattia, della società 86 Villaputzu.
Lo stesso Giudice Sportivo ha altresì squalificato fino al 30.06.2011 il giocatore Massessi Giovanni Andrea della società 86 Villaputzu, per aver colpito, a fine gara, con un calcio alla caviglia l’arbitro e per averlo nel contempo insultato.
La società Villagrande ha sostenuto, nel proprio reclamo, che il provvedimento di interruzione dell’incontro fu determinato in via esclusiva dalla condotta posta in essere, a carico dell’arbitro, dai giocatori e dai dirigenti della società 86 Villaputzu.
Il pericolo per la incolumità alla sua persona e dei giocatori della squadra Villagrande, impedì allo stesso direttore di gara, di decretare le espulsioni a carico dei responsabili, tutti individuabili nella formazione della società 86 Villaputzu.
Il provvedimento di ripetizione dell’incontro si è perciò rilevato, secondo tale tesi, estremamente dannoso nei confronti del Villagrande, che al momento dell’interruzione conduceva per 2 a 1 e non aveva perciò alcun interesse a provocare gli incidenti.
La stessa società ha perciò domandato la revoca del provvedimento consistente nella disposta ripetizione della gara, e l’applicazione, viceversa, di una sanzione della perdita dell’incontro col risultato di 3 a 0 a carico della società 86 Villaputzu, ovvero l’acquisizione della vittoria conseguita sul campo.
La società 86 Villaputzu, ha a sua volta impugnato i provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti dei propri giocatori Massessi Giovanni Andrea, Marongiu Sergio e Secchi Mattia, ritenendoli sproporzionati perché originati da una rappresentazione degli episodi non rispondenti alla realtà da parte del direttore di gara a causa della confusione determinatasi in campo.
Avendo fatto richiesta di audizione, sono comparsi davanti a questa Commissione i rappresentanti delle due società, i quali hanno confermato il contenuto dei rispettivi reclami.
Non è invece comparso l’arbitro, pur convocato a chiarimenti.
La Commissione, esaminato il referto, alla luce delle risultanze allegate dalle reclamanti e dei chiarimenti forniti rileva:
1) in via preliminare quanto alla squalifica inflitta al giocatore Secchi Mattia, inammissibilità del reclamo, ai sensi dell’art.45, n° 3 lett.a), trattandosi di squalifica che non supera il minimo previsto di due giornate di gara;
2) quanto al provvedimento che concerne la ripetizione della gara, l’illegittimità ed infondatezza della decisione. In effetti unica responsabile dei fatti che indussero l’arbitro a decretare la interruzione dell’incontro deve essere ritenuta la società 86 Villaputzu. Dalla descrizione degli episodi fornita dal direttore di gara si evince, infatti, che proprio per le ingiurie e le minacce poste in essere dai tesserati di quella compagine l’arbitro fu costretto a emettere il triplice fischio di chiusura, temendo per la incolumità propria e dei giocatori del Villagrande, e pur dovendosi astenere dai provvedimenti di espulsione a carico dei responsabili, per evitare conseguenze più gravi.
La Commissione ritiene di dovere inoltre accogliere il reclamo del Villaputzu, limitatamente alla sanzione inflitta al giocatore Massessi Giovanni Andrea, riducendola fino al 31.10.2010. tale riduzione appare giustificata dalla limitata portata dell’atto di violenza posto in essere dal giocatore, in un momento di particolare concitazione,dal quale non derivarono conseguenze di rilevanti gravità.
Appare viceversa congrua, la sanzione adottata a carico del Marongiu Sergio in relazione alle ingiurie proferite reiterate al momento del suo ingresso in campo dopo l’espulsione, così da dover essere confermata.
Per tali motivi, la Commissione, in totale accoglimento del ricorso proposto dalla società Villagrande, ed in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società 86 Villaputzu, DELIBERA:
1) di infliggere alla società 86 Villaputzu la sanzione sportiva della perdita dell’incontro col risultato di 3 a 0;
2) di ridurre la squalifica del giocatore Massessi Giovanni Andrea del Villaputzu fino al 31 ottobre 2010;
3) di dichiarare inammissibile la squalifica inflitta al giocatore Secchi Mattia;
4) di confermare nel resto.
Dispone il non addebito della tassa di reclamo.