COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°40 del 25 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. ESCOLCA CALCIO (Campionato di 2^ Categor
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°40 del 25 Marzo 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
U.S. ESCOLCA CALCIO (Campionato di 2^ Categoria)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 36 del 04.03.2010.
Gara Escolca / Nuragus del 28.02.2010.
Con reclamo tempestivamente depositato la Società Escolca ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale la Società Escolca ha subito la squalifica del campo per una gara e l’ammenda di Euro 300,00 perché, al termine della gara, alcuni sostenitori dell’Escolca attendevano l’arbitro e cercavano di sgambettarlo; e ancora, perché l’arbitro veniva attinto da alcuni sputi da parte dei sostenitori della ricorrente. L’Escolca ricorre altresì avverso l’inibizione del dirigente Deidda Nicola fino al 30 giugno 2010, perché, espulso dal campo, avrebbe proferito frasi ingiuriose e alla notifica del provvedimento avrebbe colpito il direttore di gara con due energiche manate. Ricorre anche avverso il provvedimento di squalifica per due giornate nei confronti del calciatore Anedda Demetrio.
La reclamante afferma che non sarebbe accaduto l’episodio del quale sarebbe stato protagonista il dirigente Deidda, lo stesso infatti non avrebbe né minacciato né tanto meno colpito il direttore di gara. Con riferimento invece al comportamento del pubblico si sostiene che lo stesso avrebbe protestato anche in maniera veemente, ma negano che l’arbitro sarebbe stato sputato da alcuno, anche in virtù della distanza che separava i sostenitori della squadra di casa dal recinto di gioco.
La Commissione, letti gli atti ed esaminato il referto di gara, delibera quanto segue.
In primo luogo, mette conto evidenziare che la reclamante, pur avendo fatto richiesta di essere sentita, non si è presentata sebbene regolarmente convocata.
Orbene, con riferimento alla condotta del dirigente Deidda, la società Escolca non introduce alcun elemento che possa neppure far dubitare dell’accadimento descritto dal direttore di gara nel proprio referto: lo stesso è, già ad una prima lettura, chiaro e logico,di talchè la sua credibilità non può essere in alcun modo messa in discussione.
La sanzione comminata è adeguata al fatto e deve pertanto essere pienamente confermata.
Con riferimento invece al provvedimento di squalifica del campo di gara dell’Escolca per una giornata si evidenzia la sua impugnabilità in virtù del disposto normativo dell’art.45, 3° comma,lett.c) del C.G.S..
Ciò nondimeno, a seguito della condotta posta in essere dai sostenitori dell’Escolca, è adeguata ai fatti la sola sanzione della squalifica del campo di gara per una giornata, mentre si ritiene eccessiva anche la multa di Euro 300,00.
Con riferimento, infine, alla squalifica del giocatore Anedda per due giornate, si precisa che anche il suddetto provvedimento non è suscettibile di impugnazione in virtù dell’art.45, comma 3, lett.a) del C.G.S..
Per tutti questi motivi, la Commissione, in parziale riforma del provvedimento impugnato, revoca l’ammenda di Euro 300,00 a carico della società Escolca, conferma l’inibizione a carico del dirigente Deidda; dichiara inammissibile l’impugnazione in ordine alla squalifica del campo di gara per una giornata e alla squalifica del giocatore Anedda per due giornate;dispone il non addebito della tassa.