COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 55 del 25/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare 170 stagione sportiv

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 55 del 25/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

170 stagione sportiva 2009/2010 Reclamo proposto da Arno Calcio avverso la decisione del G.S. di Arezzo che ha squalificato il sig. Margiacchi Leonardo per quattro gare.C.U. n° 33 del 03.03.2010.

Il Giudice Sportivo comminava la squalifica in epigrafe al calciatore Margiacchi Leonardo, poiché “a fine gara applaudiva ironicamente il D.G. proferendo frase irriguardosa, alla notifica del provvedimento si toglieva la maglia e la sbatteva a terra più volte”.

Con il reclamo proposto la società chiede una riduzione della sanzione.

La reclamante sostanzialmente conferma quanto contestato al tesserato, asserendo però che il gesto di sbattere a terra la maglietta fosse dovuto ad un gesto di rabbia nei confronti di se stesso per aver mancato di rispetto all’arbitro, e che pertanto non fosse a quest’ultimo rivolto.

Con il supplemento di rapporto richiesto ai fini istruttori, il D.G. in buona sostanza conferma il primo referto.

Il reclamo non merita accoglimento.

La sanzione irrogata dal primo Giudice appare congrua e ben graduata; la fattispecie, oltretutto, almeno per quanto riguarda il gesto della maglia, è similare ad altro reclamo esaminato in data odierna.

Alle due giornate di prassi per la frase irriguardosa (sanzionata alla stessa stregua delle offese), sono state aggiunte le ulteriori due giornate al fine di sanzionare gli altri due episodi attribuiti al Margiacchi.

 

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la relativa tassa.

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