COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 110 del 26/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROMOZIONE NEL RECLA
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 110 del 26/03/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
PROMOZIONE
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. ANGELANA IN RIFERIMENTO ALLA GARA
PIEVESE - ANGELANA DISPUTATA IL 07.02.2010 A CITTA’ DELLA PIEVE - AVVERSO LA DECISIONE
DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.91 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO
19.02.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.
PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 25.03.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi : richiesta di posizione
irregolare di calciatore.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione l’errore materiale esistente nella lista
della società Pievese, ove il calciatore Dollani Endri è indicato con il numero sedici mentre, in
effetti, costui ha partecipato alla gara con il numero diciasette. Ciò ha comportato un ulteriore
errore nella trascrizione del numero del giocatore sostituito al 26° del secondo tempo.
Il direttore di gara ha peraltro precisato di ricordare l’avvenuta identificazione del giocatore
Dollani Endri all’inizio della gara e di ricordare altresì che è stato proprio il giocatore Dollani quello
ad entrare in campo per la Pievese in occasione della sostituzione avvenuta al 26° del secondo
tempo.
In considerazione di quanto precede, questa Commisione rileva che non risulta essersi verificata
nessuna irregolarità tale da determinare la ripetizione della gara richiesta dalla società reclamante.
P.Q.M.
Respinge il reclamo.
- DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO.