COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 110 del 26/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROMOZIONE NEL RECLA

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 110 del 26/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

PROMOZIONE

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. ANGELANA IN RIFERIMENTO ALLA GARA

PIEVESE - ANGELANA DISPUTATA IL 07.02.2010 A CITTA’ DELLA PIEVE - AVVERSO LA DECISIONE

DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.91 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO

19.02.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.

PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 25.03.2010, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi : richiesta di posizione

irregolare di calciatore.

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione l’errore materiale esistente nella lista

della società Pievese, ove il calciatore Dollani Endri è indicato con il numero sedici mentre, in

effetti, costui ha partecipato alla gara con il numero diciasette. Ciò ha comportato un ulteriore

errore nella trascrizione del numero del giocatore sostituito al 26° del secondo tempo.

Il direttore di gara ha peraltro precisato di ricordare l’avvenuta identificazione del giocatore

Dollani Endri all’inizio della gara e di ricordare altresì che è stato proprio il giocatore Dollani quello

ad entrare in campo per la Pievese in occasione della sostituzione avvenuta al 26° del secondo

tempo.

In considerazione di quanto precede, questa Commisione rileva che non risulta essersi verificata

nessuna irregolarità tale da determinare la ripetizione della gara richiesta dalla società reclamante.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

- DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO.

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