COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 01 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento Promosso dal Procuratore fed
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 52 del 01 Aprile 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Procedimento
Promosso dal Procuratore federale della FIGC con atto del 19.1.2010 (prot. n n.3526/109 pf 0 10/MS/VDB)
nei confronti di: 1) sig. CLAUDIO MAIELLARO, 2) sig. MICHELE DI MURO, entrambi tesserati all’epoca dei
fatti con la soc. G.S. S. Pio X Lucera per violazione di cui all’art. 1 co. I e V del C.G.S. per evare
contravvenuto ai principi di lealtà e correttezza per i fatti descritti in deferimento nonché 3) la soc. G.S. S. Pio
X Lucera per responsabilità oggettiva di cui all’art. 4 co. II del C.G.S., con le motivazioni di cui alla richiesta
che intendasi qui per integralmente trascritta.
F a t t o
A seguito di lettera inviata dalla Società Empoli indirizzata al Comitato Regionale Toscano FIGC, la Procura
Federale veniva a conoscenza, il 25.6.2009, di un raduno calcistico organizzato con la spendita del nome
“Empoli F.C. s.p.a.”.
La Procura federale, conseguentemente, disponeva lo svolgimento delle opportune indagini a seguito delle
quali emergeva che il raduno indetto non era regolare.
In particolare, emergeva dalle indagini in parola, che tale raduno si sarebbe svolto in Lucignano, ad opera di
una fantomatica Futur Soccer con dichiarata sede in Arezzo alla Via Crispi 58. Il sopralluogo eseguito dai
collaboratori FIGC metteva in rilievo che a tale indirizzo trovava sede un’agenzia di Viaggi il cui titolare
smentiva di conoscere detta Futur Soccer.
Ulteriori indagini condotte presso l’Hotel Murlo portavano a ritenere vera la circostanza che un gruppo di
giovani era stato ivi ospitato il 12 giugno 2009.
Emergeva, altresi’, dalle dette indagini che allo stage avevano partecipato una società di Lucera (Foggia)
denominata S.Pio X e due società napoletane.
Si appurava, tra l’altro, che v’era un presunto allenatore della detta società Lucera presente al raduno, il sig.
Claudio Maiellaro, il quale avrebbe organizzato, autonomamente, la partecipazione al provino di una decina di
ragazzi, tra i 15 e 16 anni appartenenti a diverse società pugliesi tra cui, appunto, la detta S.Pio X.
Dalle medesime indagini emergeva, altresi’ che il presidente di detta società calcistica non aveva fornito
alcuna autorizzazione, che, anzi, venuto a conoscenza che il precitato sig. Claudio Maiellaro stava
organizzando il viaggio in Toscana si era affrettato a manifestare la propria contrarietà per la dichiarata
violazione delle norme federali in quanto detto raduno non appariva annunciato in alcun comunicato ufficiale.
Dalle indagini svolte risultava anche che il Maiellaro era ben a conoscenza della contrarietà del Presidente
della S. Pio X Alfonso Mastromatteo al raduno, ma trattandosi di un torneo scolastico non ufficiale, dichiarò di
essere partito lo stesso con i giovani calciatori i cui genitori avevano anticipato le spese
Risultava anche dalle indagini esperite che il Maiellaro era stato tesserato per la stagione 2008/2009 della
detta società con l’incarico di collaboratore della categoria Allievi, rapporto esauritosi a fine stagione per
intercorsi contrasti, tra cui il suddetto raduno-provino in Toscana, e che nonostante l’espressa diffida del
Presidente, un tesserato della società tale Di Muro Michele vi aveva partecipato.
A seguito delle indagini in questione in data 19.1.2010 il Vice Procuratore Federale con fascicolo n.3526/109
pf 0 10/MS/VDB deferiva a questa commissione Disciplinare territoriale:
1) il sig. CLAUDIO MAIELLARO, 2) il sig. MICHELE DI MURO, entrambi tesserati all’epoca dei fatti con la
soc. G.S. S. Pio X Lucera per violazione di cui all’art. 1 co. I e V del C.G.S. per evare contravvenuto ai principi
di lealtà e correttezza per i fatti innanzi descritti nonché 3) la soc. G.S. S. Pio X Lucera per responsabilità
oggettiva di cui all’art. 4 co. II del C.G.S., con le motivazioni di cui alla richiesta che intendesi qui per
integralmente trascritta.
Alla riunione del 22.2.2010, alla presenza del V. Procuratore avv. Mormando comparivano i sigg.ri Claudio
Maiellaro ed Alfonso Mastromatteo.
Il primo ammetteva totalmente le proprie responsabilità adducendo di aver agito non per motivi di lucro bensì
solo per valorizzare i ragazzi che seguiva.
La procura federale proponeva ai sensi e per gli effetti degl’ artt.23, e 24 C.G.S. la sanzione ridotta della
squalifica per mesi quattro e l’ammenda di € 300,00, che l’incolpato accettava sottoscrivendo il verbale di
riunione.
Comunicato Ufficiale n. 52 - pag. 40 di 40
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Letto ed applicato gl’artt. 23 e 24, I co. C.G.S. infligge la sanzione della inibizione a carico di Claudio Maiellaro
per mesi quattro e l’ammenda di € 300,00.
Introdotto l’altro deferito, sig. Alfonso Mastromatteo, nella indicata veste di Presidente della Società, questi
confermava la circostanza di aver indetto una riunione con i genitori dei giovani calciatori per esternare il suo
dissenso, e riconosceva di non aver denunciato il fatto alle Federazione ritenendo sufficiente il proprio
diniego.
La procura federale proponeva la sanzione dell’ammenda di € 500,00 a carico della società.
A questo punto il sig. Alfonso Mastromatteo, nella indicata veste di Presidente della Società, con il consenso
della Procura, richiedeva la sanzione di € 300,00.
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Letto ed applicato gli art. 23 e 24, I co. C.G.S. infligge la sanzione della ammenda di € 300,00 alla soc. G.S. S.
Pio X Lucera, e dispone l’aggiornamento della seduta al 22.3.2010, al fine di rinnovare l’invito a comparire al
sig. MICHELE DI MURO, cosi’ come in premessa deferito, siccome non corretta l’indicazione del domicilio e
di cui era stata inoltrata la comunicazione.
Alla successiva riunione tenutasi con la presenza per la Procura federale dell’Avv. Momando, il sig. Di Muro
non compariva, nonostante la ritualità della convocazione, ricevuta l’8.3.2010.
L’avv. Mormando insisteva per l’affermazione di responsabilità del deferito nei confronti del quale chiedeva
infliggersi la sanzione di mesi tre di squalifica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La contestazione della Procura Federale mossa al su nominato sig. MICHELE DI MURO, cosi’ come in
premessa deferito, è assolutamente fondata non solo sulla scorta degli accertamenti effettuati ma anche in
forza delle dichiarazioni del Presidente della Società Calcistica chiamata a rispondere a titolo oggettivo.
Peraltro, a differenza degli altri incolpati, il Di Muro non ha inteso collaborare presentandosi alla disposta
audizione, così non discolpandosi, sebbene ritualmente convocato.
Essendo provata la sua partecipazione all’irregolare provino calcistico appare fondata la richiesta
sanzionatoria della Procura federale per cui
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Letto ed applicato gli artt. 43 e 44, C.G.S. infligge a carico del calciatore sig. Michele Di Muro la sanzione della squalifica per mesi tre.