F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 74 del 31.03.2010 (209) – APPELLO DELLA  SOCIETA’ ASD QUARTICCIOLO Srl AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 24 AL SIG. AUGUSTO BOMPANI (Presidente), DELLA SQUALIFICA FINO AL

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 74 del 31.03.2010

(209) – APPELLO DELLA  SOCIETA’ ASD QUARTICCIOLO Srl AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 24 AL SIG. AUGUSTO BOMPANI (Presidente), DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010  AL SIG. FABIO GABRIELE  (calciatore) E LA PENALIZZAZIONE DI 6 PUNTI NEL CAMPIONATO DI 1^ CAT. STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 E AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 93 dell’11.2.2010).

Letti gli atti;  Visto il ricorso proposto dal sig. Augusto Bompani, in proprio nella qualità di Presidente della ASD Quarticciolo, per l’annullamento della decisone emessa dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio (C.U, n. 93 LND dell’11 febbraio 2010) con la quale sono state irrogate le seguenti sanzioni: ammenda di euro 2.000,00 e 6 punti di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva alla ASD Quarticciolo Srl, inibizione per mesi 24 (ventiquattro) al Presidente sig. Augusto Bompani, squalifica fino al 31 dicembre 2010 al calciatore Fabio Gabriele; Ascoltato il legale dei ricorrenti il quale ha concluso chiedendo il proscioglimento degli stessi; Ascoltato il rappresentante della Procura Federale avv. Liberati il quale ha concluso per il rigetto del ricorso e la conferma della decisione di primo grado; Rilevato, in via preliminare, che il ricorso proposto dal  sig. Bompani nell’ interesse della Società e del calciatore Fabio Gabriele è  inammissibile essendo stato sottoscritto da soggetto inibito (lo stesso Bompani) e che,  pertanto, l’unico motivo che è possibile esaminare è quello che attiene alla inibizione irrogata allo stesso Presidente; Considerato che la vicenda attiene alla effettiva ammonizione ed espulsione del calciatore Fabio Gabriele nel corso della gara Quarticciolo-Municipio Roma 5 del 22 marzo 2009, non sanzionate dal Giudice Sportivo in quanto non riportate nel rapporto arbitrale; Considerato, inoltre, che, a seguito di  esposti pervenuti al Presidente del Comitato Regionale Lazio e di accertamenti effettuati dalla Procura Federale, è risultato in effetti che nel corso della menzionata partita il calciatore Fabio Gabriele era stato prima ammonito e poi espulso; Ritenuto, in ordine a tali fatti, che debba darsi  assoluta valenza alla dichiarazione resa dall’arbitro Giuseppe Freda in data 12 novembre 2009 dinanzi alla  Procura Federale con la quale ammetteva che tanto l’ammonizione quanto l’espulsione del calciatore si erano in realtà verificate e che, a fine gara, gli era stato chiesto di toglierle dal rapporto arbitrale; Ritenuto, invece, che non possono essere prese  in considerazione le dichiarazioni rese dei sigg. Bompani e Garziano (dirigenti della ASD Quarticciolo), del sig. Arena (allenatore ASD Quarticciolo)  in quanto direttamente interessati alla vicenda in questione; Considerato che, al contrario di quanto asserito dal ricorrente, sul versante societario non v’è stata uniformità nelle dichiarazioni dovendosi tener conto che il calciatore Fabio Gabriele ammetteva i fatti nell’interrogatorio reso dinanzi alla Procura Federale in data 17 novembre 2009 anche se successivamente ritrattava tale ammissione; Valutato che gli atti ufficiali di gara costituiscono fonte di prova privilegiata finchè non ne venga contestato il contenuto dallo stesso ufficiale di gara che l’abbia originariamente redatto; Ritenuto, pertanto, che deve ritenersi formato il convincimento che il giocatore Fabio Gabriele era stato ammonito e poi espulso nel corso della gara in esame; Accertato, per quanto attiene alla posizione del Bompani che lo stesso ha reso più volte dichiarazioni contrarie al vero assumendo che il calciatore non era stato mai ammonito ed espulso, che dopo la gara si è con certezza recato nello spogliatoio dell’arbitro come da lui stesso ammesso, che i comportamenti censurabili tenuti dinanzi alla Procura  Federale ed alla Commissione Disciplinare  Territoriale risultano confermati dagli appunti redatti dal collaboratore della Procura Federale in data 17 novembre 2009 e dalla motivazione della stessa decisione impugnata nella quale viene ricordato l’atteggiamento aggressivo tenuto dal Bompani per tutta l’udienza; Valutato però che non è stato possibile accertare che sia stato lui in persona a richiedere all’arbitro di modificare il rapporto della partita essendo potuto intervenire allo scopo anche altro dirigente della Società non identificato; Valutato, infine, che la ricerca delle norme  in base alle quali è stata irrogata la sanzione dal giudice di primo grado nei confronti del Bompani appare  evidente (al contrario di quanto assunto dal ricorrente) essendo espressamente indicate nell’atto di deferimento; Considerato che, per quanto attiene alla determinazione della sanzione da irrogare al Bompani appare equo ridurre parzialmente quella di primo grado. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per quanto attiene le sanzioni irrogate alla ASD Quarticciolo Srl ed al calciatore Fabio Gabriele. In parziale accoglimento del ricorso, riduce la sanzione della inibizione irrogata al Presidente Augusto Bompani da 24 (ventiquattro) a 18 (diciotto) mesi. Nulla per la tassa non versata.

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