F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 75 del 02.04.2010  (201) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD MONTESILVANO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI  DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2 AL SIG. ENZO DI MEO (Presidente) E DELLA PENALIZZAZION

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 75 del 02.04.2010

 (201) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD MONTESILVANO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI  DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2 AL SIG. ENZO DI MEO (Presidente) E DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO IN CORSO E AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE

(delibera CD Territoriale presso il CR Abruzzo - CU n. 43 dell’11.2.2010).

(199) – APPELLO DEL SIG. GIANLUCA PESCATORE (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. Pol. Viribus Unitis, attualmente tesserato per la Soc. ASD Real Irpinia) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Abruzzo CU n. 43 dell’11.2.2010).

La Commissione Disciplinare Nazionale, disposta preliminarmente, per evidenti motivi di connessione oggettiva, la riunione dei procedimenti relativi ai reclami proposti:

1) dalla Soc. ADS Montesilvano Calcio e dal Sig. Enzo Di Meo, nella qualità di Presidente della predetta Società;

2) dal calciatore Gianluca Pescatore, avverso la decisione della CD Territoriale presso il CR Abruzzo pubblicata sul C.U. dell’11 febbraio 2010.

Ascoltati i rappresentanti delle parti e le parti stesse che hanno chiesto l’accoglimento dei ricorsi ed il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso per il rigetto il rigetto delle impugnazioni osserva: La Commissione disciplinare territoriale, decidendo in ordine ai deferimenti disposti nei confronti degli odierni ricorrenti ha ritenuto provata la responsabilità degli stessi per i fatti che di seguito brevemente si riassumono. A seguito della segnalazione del Segretario del Comitato Regionale Abruzzo in data 19 maggio 2009 circa la presunta partecipazione irregolare del calciatore Gianluca Pescatore schierato dalla Soc. ADS Montesilvano Calcio in occasione della gara Rosetana Calcio - Montesilvano Calcio giocata il 29 marzo 2009; la Procura Federale, esaminata la documentazione, rilevato che le violazioni erano documentalmente provate, deferiva gli odierni ricorrenti dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale, la quale, con decisione pubblicata sul CU n. 43 dell’11 febbraio 2010, infliggeva al calciatore Gianluca Pescatore, la squalifica di anni due al Sig. Enzo Di Meo, presidente della Soc. ADS Montesilvano Calcio, la inibizione per anni due, alla Soc. ADS Montesilvano Calcio, la penalizzazione di un punto da scontare nel Campionato in corso oltre l’ammenda di € 1000,00. Avverso la sentenza hanno proposto separati ricorsi la Società ed il suo Presidente Sig. Enzo Di Meo, in proprio e nella qualità, ed il calciatore Gianluca Pescatore. Letti gli atti ed i documenti del giudizio la Commissione osserva: E’ infondata la doglianza espressa dal Sig. Pescatore che eccepisce la mancata costituzione di un valido rapporto processuale. Sostiene il reclamante, che la sua assenza al giudizio di primo grado sarebbe dovuta ad una irregolare notifica dell’atto di deferimento della Procura Federale e dell’avviso di convocazione emesso dalla Commissione Disciplinare Territoriale perché spediti all’indirizzo ove aveva la sede la Società Polisportiva Viribus Unitis e non anche al suo personale recapito o domicilio. L’art. 38, comma 8, CGS prevede espressamente le modalità di comunicazione degli atti. In particolare la norma così recita: 8. Gli atti per i quali è prevista dal presente Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati con le seguenti modalità, da considerarsi alternative fra loro: - per le persone fisiche a) nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso, ove formalmente comunicato agli Organi della giustizia sportiva; b) presso la sede della Società di appartenenza al momento della instaurazione del procedimento; c) presso la sede della Società di appartenenza al momento della commissione del fatto; d) presso la residenza o il domicilio; - per le società a) nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso, ove formalmente comunicato agli Organi della giustizia sportiva; b) presso la sede della società. Ciò premesso, in assenza di una formale elezione di domicilio da parte del Pescatore, l’atto di deferimento inviato dalla Procura Federale e l’avviso di convocazione inviato dalla Commissione disciplinare territoriale presso la Soc. Polisportiva Viribus Unitis, in quanto Società di appartenenza del Sig. Gianluca Pescatore, devono intendersi regolarmente notificati. Quanto lamentato dal calciatore in ordine alla mancata trasmissione di detti atti da parte della Società non può dunque avere alcun rilievo dinanzi a questa Commissione quanto piuttosto potrà essere oggetto di accertamenti da parte della Procura Federale. Egualmente infondate appaiono le argomentazioni addotte a difesa della società ADS Montesilvano Calcio secondo le quali (richiamata la dizione letterale dell’art. 39 CGS) il calciatore deve intendersi regolarmente tesserato a far data dalla richiesta di tesseramento. L’interpretazione in tal senso della norma è chiaramente errata e di comodo. La norma, infatti, fa risalire “ex tunc” il tesseramento del calciatore quando, verificata la sussistenza dei necessari requisiti, il tesseramento stesso viene ritenuto valido. Nel caso in esame, l’Ufficio Tesseramenti ha tempestivamente avvisato la Società richiedente della posizione irregolare del giocatore risultando il medesimo ancora tesserato con la Società Pol. Viribus Unitis. I reclamanti, hanno, inoltre, unanimemente invocato la buona fede, respingendo decisamente che l’accaduto fosse frutto di negligenza. Il Pescatore, infatti, ha affermato di aver avuto comunicazione dalla Società di appartenenza di essere stato inserito nelle liste di svincolo e di aver ritenuto, pertanto, di esser libero; la società ADS Montesilvano Calcio e per esso il suo Presidente Sig. Enzo Di Meo, ha ribadito di aver appreso dal calciatore e di aver avuto conferma da parte della ex Società di appartenenza, Pol. Viribus Unitis, che il Pescatore era stato svincolato dal precedente tesseramento. L’assunto difensivo, pur non disprezzabile, non può trovare accoglimento in quanto nel caso di specie sussisteva a carico delle parti l’obbligo di effettuare ogni possibile accertamento e primo tra essi verificare la esecutività del tesseramento, facilmente accertabile presso l’organo competente. Va però accolta la richiesta di un ridimensionamento delle sanzioni, dovendosi aver riguardo alla particolare fattispecie in esame da giudicare in adesione agli ormai consolidati principi giurisprudenziali di questa Commissione che, in altri analoghi procedimenti, ha ritenuto di accogliere i criteri di valutazione dettati dalle decisioni emesse per analoghe fattispecie, dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport. P.Q.M. In parziale accoglimento dei ricorsi, riduce la squalifica irrogata al calciatore Gianluca Pescatore sino a tutto il 15 aprile 2010; riduce la inibizione irrogata al sig. Enzo Di Meo a mesi sei, annulla l’ammenda di € 1.000,00 irrogata alla Soc. ADS Montesilvano Calcio confermando invece il punto di penalizzazione in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Dispone la restituzione della tassa versata per il calciatore Gianluca Pescatore, nulla per la tassa non versata per la Società ADS Montesilvano Calcio. Trasmette gli atti alla Procura Federale per l’accertamento di eventuali responsabilità inerenti alla mancata comunicazione, da parte della Società Polisportiva Viribus Unitis, di atti del procedimento al calciatore Gianluca Pescatore.

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