COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 09/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società SG Frecc

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 38 del 09/04/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società SG Freccia Azzurra Camp. All. Gir. E

Gara Freccia Azzurra/Arca del 21/03/2010

CU n. 34 della delegazione di MILANO datato 25/03/2010

La società FRECCIA AZZURRA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il

calciatore Mattia LINO per 5 GARE e inibito l’assistente signor Paolo LINO fino al 23.05.2010, lamentando

che il calciatore non avrebbe cercato di scagliarsi contro l’arbitro e non sarebbe stato trattenuto dai compagni

essendosi anch’egli limitato a proferire frasi offensive nei confronti dell’arbitro; l’assistente non avrebbe

cercato di colpire il direttore di gara con la bandierina, essendosi limitato a scagliarla a terra e a proferire frasi

offensive verso l’arbitro.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari,

rileva: con riferimento alla posizione del sig. Paolo LINO, che la condotta descritta dalla reclamante

stessa giustifica pienamente la sanzione inflitta dal GS, anche in considerazione dell’incarico di dirigente ricoperto

dal LINO.

Per quanto riguarda, invece, la posizione del calciatore, la CD rileva che la ricostruzione dell’accaduto dedotta

dalla reclamante è priva di riscontro e non può confutare i fatti riportati nel referto arbitrale dal quale si

evince che il Mattia LINO oltre a rivolgere frasi offensive, ingiuriose e minacciose nei confronti dell’arbitro ha

anche cercato di avventarsi contro quest’ultimo e di essere stato trattenuto dai compagni di squadra.

Ciò posto, si ritiene che anche la sanzione comminata al suddetto calciatore sia congrua e proporzionata

rispetto al comportamento tenuto dallo stesso, così come descritto nel referto arbitrale.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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