COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 09/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS Soave Ca
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 09/04/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società AS Soave Camp. 3°Cat. Gir. A
Gara Soave/Pozzolese del 28/02/2010
CU n.32 della delegazione di MANTOVA datato 11/03/2010
La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il reclamo proposto dalla società US SOAVE avverso la decisione
del GS relativa alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società AS
POZZOLESE avrebbe fatto partecipare il calciatore GALEAZZI Alessandro in posizione irregolare.
Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla
controparte la quale non ha inviato le proprie controdeduzioni.
Rilevato che dagli accertamenti effettuati emerge che il GALEAZZI nell’anno 2005 conseguì la qualifica
di Arbitro e da questo ruolo si è dimesso in data 02.09.2009;
rilevato che attualmente il GALEAZZI risulta tesserato per l’AS POZZOLESE e che ha partecipato alla gara
in oggetto visto l’art.40 comma 1 delle NOIF
DICHIARA
in accoglimento del reclamo proposto:
a) di comminare alla società AS POZZOLESE la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3;
b) di comminare alla società AS POZZOLESE l’ammenda di Euro 150,00;
c) di inibire a tutto il 01.05.2010 il dirigente accompagnatore sig. FERRI Giovanni della società AS POZZOLESE.
Si dispone l’accredito della relativa tassa, se versata.