COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 09/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Pers

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 38 del 09/04/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società ASD Persico Dosimo Camp.3^ Cat. Gir. C

Gara Garibaldina/Persico Dosimo del 21/03/2010

CU n. 31 della delegazione di CREMONA datato 25/03/2010

La società PERSICO DOSIMO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore

Salvatore SPAMPINATO per 3 GARE, lamentando che il proprio tesserato, durante la gara, non

avrebbe proferito alcuna bestemmia.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari,

rileva: il CGS sanziona decisamente i tesserati che proferiscono imprecazioni o frasi irriguardose in

particolare bestemmie durante le gare. Atteso che il referto arbitrale costituisce fonte privilegiata di prova relativamente

a quanto accade durante lo svolgimento delle gara, tutte le argomentazioni formulate dalla reclamante

costituiscono mere allegazioni di parte, prive di qualsiasi valore probatorio.

Si ritiene, pertanto, di confermare la sanzione inflitta dal GS in quanto congrue e meritevole di conferma.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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