COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 58 del 09/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA C
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
comunicato Ufficiale N. 58 del 09/04/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
183 stagione sportiva 2009/2010 Gara Prato Sport – Casalguidi (1-1) del 14/03/2010.
Campionato di II categoria. In C.U. n.54 del 18/03/2010 C.R.T.
Reclama la società Prato Sport avverso le seguenti sanzioni:
1)Squalifica fino al 2/5/2010 inflitta all’allenatore sig.Cardianale Nico il quale a fine gara protestava contro l’operato del D.G. ed al contempo lo offendeva.
2)Squalifica fino al 2/5/2010 inflitta al calciatore Bianchi Alessandro il quale “senza la volontà di raggiungere l’arbitro, lo colpiva con il pallone mentre accompagnava il gesto con frase blasfema ed offensiva. Sanzione aggravata in quanto capitano.
Quanto al tesserato Cardinale Nico, la società nega le proteste e le offese, riducendo i comportamento dello stesso ad una mera richiesta di spiegazioni circa l’operato del D.G. in occasione dell’espulsione di un proprio calciatore.
Quanto al calciatore Bianchi Alessandro esclude la volontarietà del gesto con il quale lo stesso ha colpito l’arbitro, rilevando che la frase blasfema è stata pronunciata nella concitazione del momento.
Per entrambi chiede una riduzione della sanzione.
Il D.G. nel supplemento di rapporto conferma sostanzialmente quanto affermato in prime cure.
La C.D. rileva quanto segue.
Il comportamento dell’allenatore Cardinali Nico appare oltremodo sconveniente e non consono per un soggetto che svolge funzioni di guida tecnica della squadra, pertanto deve essere opportunamente sanzionato proprio in virtù del ruolo ricoperto.
Per quanto attiene il calciatore Bianchi Alessandro, appurata la mancanza di dolo circa l’episodio del pallone che ha colpito l’arbitro, deve essere invece essergli imputata una forma di colpa, anche se lieve, nel non avere adottato le precauzioni necessarie affinchè il fatto non si avverasse. Da censurare la rimanente parte dell’incolpazione.
In punto di quantificazione della sanzione, il Collegio rileva una eccessiva severità della stessa, decidendone la riduzione.
P.Q.M.
La C.D.T.T. respinge il reclamo relativamente al tesserato Cardinali Nico mentre, per il calciatore Bianchi Alessandro, in accoglimento del reclamo, dispone la riduzione della squalifica da considerarsi fino al 18/04/2010.
Dispone il non addebito della tassa di reclamo.