COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 120 del 08/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCI
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 120 del 08/04/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETA’ CERRETO LAZIALE DEL SUO PRESIDENTE TARQUINI EDMONDO E DEL SUO DIRIGENTE MIGANI IVAN
Con atto del 3 febbraio 2010 la Procura Federale della F.I.G.C. deferiva alla Commissione Disciplinare territoriale il Sig. Edmondo Tarquini, presidente della società Cerreto Laziale, per violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS, in relazione agli artt. 23 comma 1 della NOIF e dell’articolo 35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, il Sig. Migani Ivan, dell’articolo 1 comma 1 del CGS in relazione all’articolo 23 comma 1 delle NOIF, e della società Cerreto Laziale per responsabilità diretta per la condotta ascrivibile al suo presidente ed ai propri tesserati. A sostegno dell’atto di deferimento l’Organo requirente rileva che il Migani aveva svolto durante la stagione sportiva 2009-2010 attività di allenatore per la società Cerreto Laziale non avendone titolo in quanto privo del prescritto titolo abilitativo.
La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti termine per la produzione di scritti difensivi.
Facevano pervenire scritti difensivi sia la società Cerreto Laziale che il Migani rilevando la prima come all’inizio della stagione sportiva la società avesse tesserato come allenatore il Sig. Galante Luciano che aveva svolto l’incombenza direttamente con la presenza costante sia negli allenamenti che nelle gare ufficiali. Lo stesso Galante si era avvalso dell’aiuto del Migani, che era in procinto di partecipare al corso allenatori, che aveva svolto le funzioni di secondo, sempre sotto la sua direzione e supervisione. Dopo le prime quattro gare ufficiali la società aveva sciolto il rapporto con il Galante ed aveva tesserato altro allenatore e lo stesso Galante ed il Migani, tesserato come dirigente, non avevano più svolto alcuna attività per la società.
Nella riunione, presenti il Presidente Tarquini ed il Migani, le parti ribadivano le proprie conclusioni ed il rappresentante della Procura richiedeva l’irrogazione delle sanzioni di mesi tre di inibizione per il Migani, mesi quattro per il Tarquini ed € 500,00 di ammenda per la società. I deferiti richiedevano il proscioglimento.
Dagli atti trasmessi dalla Procura emerge che il procedimento è stato instaurato a seguito della denuncia della società Ottavia, ricevuta dal C.R. Lazio il 25 settembre 2009, con la quale si lamentava il comportamento del Sig. Migani ivan, qualificato nell’esposto come allenatore del Cerreto Laziale anche se iscritto in distinta come massaggiatore, il quale al termine della gara colpiva un calciatore dell’Ottavia con un pugno. Nell’esposto si evidenziava altresì come il Giudice Sportivo avesse squalificato erroneamente il Sig. Galante Luciano che figurava come allenatore anche se, in effetti, non ricopriva tale funzione. Si richiedeva di prendere adeguati provvedimenti nei confronti del Migani che si era attribuito il gesto sia con dichiarazioni rese sul sito internet della società Cerreto Laziale calcio e sul periodico Corriere Laziale. Nel carteggio trasmesso alla Commissione figura un ritaglio del periodico Corriere Laziale con un servizio relativo all’episodio ed uno del quotidiano “Nuovo Oggi”. La Procura Federale, a seguito dell’esposto trasmesso dal C.R. Lazio, effettuava gli opportuni accertamenti ma all’epoca il Cerreto Laziale aveva già modificato l’assetto tecnico, tesserando come tecnico il Sig. Mauro Picconi. e quindi doveva limitarsi all’audizione di un calciatore del Cerreto Laziale che confermava come il tecnico, all’inizio della stagione, fosse il Galante Luciano che veniva aiutato dal Migani che svolgeva le mansioni di allenatore in seconda. Nelle distinte di gara prodotte in atti risultava come allenatore il Galante mentre il Migani risultava come massaggiatore. A fronte di questo corredo probatorio ritiene la Commissione che non si sia raggiunta la prova e nemmeno un tranquillizzante corredo indiziario dei fatti posti a sostegno del deferimento. E’ evidente che la società avesse regolarmente tesserato un tecnico iscritto nei ruoli federali. Doveva quindi essere provata la interposizione fittizia di tale tesserato volta a coprire l’utilizzo irregolare del Migani come allenatore della squadra; utilizzo irregolare in quanto non in possesso della prescritta abilitazione. Tale interposizione non è però stata provata. Militano in senso contrario all’assunto sia le risultanze cartolari che mostrano la presenza costante del Galante, sia la testimonianza del calciatore che afferma senza tentennamenti che il Galante era costantemente presente non solo nelle gare ma anche negli allenamenti e che il Migani era solo un aiutante. A sostegno dell’incolpazione vi sono solo le asserzioni del direttore sportivo dell’Ottavia e degli estensori degli articoli di stampa che affermano che il Migani svolgeva le mansioni di allenatore. Tali asserzioni, però, pur significative dal punto di vista indiziario, non trovano alcun conforto nei dati obiettivi che, sino a prova rigorosa del contrario, debbono essere privilegiati in quanto, al di là delle personali illazioni, mostrano la presenza costante in panchina ed anche negli allenamenti del Galante, allenatore regolarmente tesserato. A fronte di tali emergenze, quindi, la Commissione non può che concludere per il proscioglimento degli inquisiti quantomeno per l’insufficienza del quadro probatorio a carico. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare territoriale
DELIBERA
Di prosciogliere tutti gli incolpati dai rispettivi addebiti. Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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