F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 77 del 15.04.2010  (205) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GEORGIAN  LIVIU BORDEANU (calciatore, all’epoca dei fatti, tesserato per la Soc. Virtus Lanciano 1

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 77 del 15.04.2010

 (205) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GEORGIAN  LIVIU BORDEANU (calciatore, all’epoca dei fatti, tesserato per la Soc. Virtus Lanciano 1924 Srl, attualmente tesserato per la Soc. Frosinone Calcio Srl), MATTIA MAINELLA (calciatore, all’epoca dei fatti, tesserato per la Soc. Virtus Lanciano 1924 Srl, attualmente tesserato per la Soc. ASD Montesilvano Calcio), MARCO VERRATTI (calciatore tesserato per la Soc. Delfino Pescara 1936 Srl), GUGLIELMO MAIO (Vice Presidente della Soc. Virtus Lanciano 1924 Srl), DEBORAH CALDORA (Amministratore Unico della Soc. Delfino Pescara 1936 Srl) E DELLE SOCIETA’ VIRTUS LANCIANO 1924 Srl E DELFINO PESCARA 1936 Srl (nota n. 4981/1163pf08- 09/SP/blp del 18.2.2010).

Con provvedimento del 18 febbraio 2010, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:

I calciatori Bordeanu Georgian Liviu e Mainella Mattia: per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS e all’art. 13, comma 4, del Regolamento Agenti, poiché al momento della conclusione del contratto di prestazione sportiva con la società Virtus Lanciano 1924 Srl non si assicuravano che il nome del loro Agente fosse indicato sul contratto;

Il Sig. Maio Guglielmo, Vice Presidente della società Virtus Lanciano 1924 Srl per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS e dell’art 16, comma 1, del Regolamento Agenti, per aver trattato con l’Agente di calciatori Di Campli la definizione del contratto di prestazione sportiva dei calciatori Mattia Mainella e Gergian Liviu Bordeanu, senza aver verificato l’esistenza dell’incarico e senza indicare nel contratto il nome dell’Agente dei due atleti, che invece, a norma dell’art. 10, deve essere indicato quando abbia prestato la propria attività ”al fine o nella conclusione di un contratto di prestazione sportiva”; nonchè della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS e dell’art. 16, comma 7, del Regolamento Agenti, per non aver informato i calciatori Georgian Liviu Bordeanu e Mattia Mainella della situazione di conflitto d’interesse insistente nella conclusione del contratto di prestazione sportiva, essendo il Di Campli, allo stesso tempo, Agente dei calciatori e difensore legale della società; Il calciatore Verratti Marco per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS e del l’art. 13, comma 1, del Regolamento Agenti, per essersi avvalso dell’opera dell’Agente di Calciatori Donato Di Campli ai fini della stipulazione del contratto di prestazione sportiva con la Soc. Delfino Pescara 1936 Srl prima di conferire al medesimo agente formale mandato; La Sig.ra Deborah Caldora, Amministratore Unico della Delfino Pescara 1936 Srl per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS e dell’art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti, per avere, all’atto della stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Marco Verratti, trattato la conclusione dell’affare direttamente con l’Agente Di Campli, nonostante l’atleta non avesse ancora conferito al medesimo regolare mandato depositato presso la Commissione Agenti, nonchè della violazione dell’art. 1 comma 1, del CGS e dell’art. 16, comma 7, del Regolamento Agenti, per non aver informato il calciatore Marco Verratti della situazione di conflitto d’interesse nella conclusione del contratto di prestazione sportiva, essendo il Di Campli, allo stesso tempo, Agente del calciatore e legale della società, la società Virtus Lanciano 1924 Srl per rispondere della violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le violazioni ascritte al proprio Vice Presidente e legale rappresentante ed ai propri calciatori, all’epoca dei fatti; la società Delfino Pescara 1936 Srl per rispondere della violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le violazioni ascritte al proprio Amministratore Unico e legale rappresentante e al proprio calciatore. All’inizio della riunione odierna, i deferiti Marco Verratti, Guglielmo Maio, Deborah Caldora e le Società Virtus Lanciano 1924 Srl e Delfino Pescara 1936 Srl, tramite i loro legali, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23, del CGS, sulla quale il rappresentante della Procura Federale ha espresso il proprio consenso. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, i Marco Verratti, Guglielmo Maio, Deborah Caldora e le Società Virtus Lanciano 1924 Srl e Delfino Pescara 1936 Srl hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’ art. 23, CGS, [“(pena base per il sig. Marco Verratti squalifica per tre giornate, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS alla squalifica per due giornate; pena base per il sig. Guglielmo Maio inibizione per giorni 120 diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 80, ulteriormente diminuita ai sensi dell’art. 24 CGS a giorni 60 di inibizione; pena base per la Sig.ra Deborah Caldora inibizione per giorni 90 diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 60 di inibizione, ulteriormente diminuita ai sensi dell’art. 24 CGS a 45 giorni di inibizione; pena base per la Società Delfino Pescara 1936 Srl ammenda di € 15.000,00 diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS all’ammenda di € 10.000,00, ulteriormente diminuita ai sensi dell’art. 24 CGS all’ammenda di € 7.000,00; pena base per la Società Virtus Lanciano 1924 Srl ammenda di € 12.000,00 diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS all’ammenda di € 8.000,00”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,  P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: sig. Marco Verratti squalifica per 2 (due) giornate di gara; sig. Guglielmo Maio inibizione per giorni 60 (sessanta); Sig.ra Deborah Caldora inibizione per giorni 45 (quarantacinque); Società Delfino Pescara 1936 Srl ammenda di € 7.000,00 (settemila/00); Società Virtus Lanciano 1924 Srl ammenda di € 8.000,00 (ottomila/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. In ordine al deferimento dei calciatori Bordeanu Georgian Liviu e Mainella Mattia, il difensore ha chiesto preliminarmente un breve differimento per verificare l’ipotesi di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 del CGS. Il rappresentante della Procura Federale non si è opposto e la CD Nazionale, in accoglimento dell’istanza, ha disposto il rinvio del dibattimento alla riunione del 22 aprile 2010.

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