F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 78 del 19.04.2010 (236) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FERDINANDO D’AURIA (Presidente della Soc. ASD Vesevus Trecase) E DELLA SOCIETA’ ASD VESEVUS TRECASE (no
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 78 del 19.04.2010
(236) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FERDINANDO D’AURIA (Presidente della Soc. ASD Vesevus Trecase) E DELLA SOCIETA’ ASD VESEVUS TRECASE (nota n. 5927/1138pf09-10/MS/vdb del 19.3.2010). La Commissione Disciplinare Nazionale, letto il deferimento, esaminati gli atti, tra cui la memoria prodotta dagli incolpati, udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale, che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi e l’applicazione al Sig. D’Auria Ferdinando della sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione e alla ASD Vesevus Trecase quella dell’ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00), osserva quanto segue. L’ipotesi accusatoria scaturisce dalla missiva inoltrata alla Procura Federale da parte del Presidente della Divisione Calcio Femminile in data 9 febbraio 2010 con la quale lo stesso comunica che la Società deferita non ha depositato gli accordi economici riguardanti le calciatrici Russo Evelin e Scognamiglio Maria. L’art. 31 del C.U. N°. 1 stagione 2009/10 emanato dalla predetta Divisione impone tale deposito anche quando l’accordo non prevede la corresponsione di alcuna somma a qualsivoglia titolo e quindi deve obbligatoriamente essere effettuato sulla base delle modalità sancite dalla normativa vigente. Non avendolo fatto i deferiti, che hanno in sostanza ammesso l’addebito, adducendo giustificazioni al loro operato prive di pregio, sono incorsi nella violazione disciplinare contestata e conseguentemente sono passibili delle sanzioni siccome indicate nel dispositivo, che sono state determinate con riferimento alle circostanze di fatto e di diritto e agli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi. P.Q.M. Accoglie il deferimento ed applica al Sig. D’Auria Ferdinando la sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione ed alla ASD Vesevus Trecase quella dell’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00).
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