COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 14/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 94 del 14/04/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING PALAZZO (3^ CATEGORIA) AVVERSO DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N. 35 DEL 17.03.2010, RELATIVE ALLA GARA REAL ATELLA – SPORTING PALAZZO DEL 14.03.2010.
Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società SPORTING PALAZZO avverso le decisioni del G.S. pubblicate sul CU n. 35 del 17.03.2010 e relative alla gara del 14.03.2010 tra il Real Atella e lo Sporting Palazzo, con cui veniva inflitta alle due società la sconfitta per 0-3 a seguito di una rissa avvenuta al 38° del secondo tempo;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Considerato che dalla lettura degli stessi ed in particolare dal supplemento di rapporto del D.G. emerge che al 38° del secondo tempo , nel corso della gara in oggetto, si scatenava una violenta rissa che coinvolgeva tutti i giocatori in campo, con la partecipazione anche di tutti i componenti delle panchine;
Rilevato che il D.G. riferisce di aver tentato a più riprese di ristabilire l’ordine in campo, chiedendo l’aiuto dei capitani e dirigenti delle due società, senza ottenere la collaborazione necessaria ed, anzi, gli stessi inveivano nei confronti del D.G.;
Ritenuto che la sospensione della gara è imputabile a responsabilità oggettiva di entrambe le società;
P.Q.M.
· rigetta il proposto reclamo, confermando integralmente le decisioni del G.S. come riportate nel CU n. 35 del 17.03.2010;
· dispone l’incameramento della tassa reclamo.