COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 131 del 15 Aprile 2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 131 del 15 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 30 a carico di :

-Cosimo ELIA, Presidente della Società S. S. SCHIAVONEA CALCIO, per rispondere della violazione dei principi di lealtà,

correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., per avere personalmente presentato

presso un Ufficio postale di Cosenza la lettera raccomandata riguardante il modulo di tesseramento del calciatore Vincenzo

Celso, sulla cui busta veniva impresso, presso tale Ufficio postale un timbro postale recante la data del 18.09.2009, mentre

la lettera raccomandata in questione veniva effettivamente spedita al C.R. Calabria dall’Ufficio Postale di Cosenza in data

07.10.2009; verosimilmente nel tentativo di dare la parvenza che il calciatore stesso fosse già regolarmente tesserato, in

occasione della gara del 26.09.2009, Schiavonea – Albidonia;

-Vincenzo CELSO, calciatore che, in posizione irregolare, ha disputato tre gare per la Società S. S. Schiavonea Calcio, per

rispondere delle violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1,

del C.G.S., in relazione all’art. 7, comma 1, dello Statuto ed all’art. 46, commi 3 e 6, del C.G.S, per avere preso parte a tre

gare del Campionato di 1^ Categoria, durante la stagione sportiva in corso, 2009-2010, nelle file della squadra della Società

S. S. Schiavonea Calcio, in posizione irregolare, perché svincolato e non tesserato;

-Signor Vincenzo GALLO, Dirigente sella Società S. S. Schiavonea Calcio, per rispondere delle violazioni dei principi di

lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 61, comma

5, delle N.O.I.F., per avere svolto l’incarico di Accompagnatore Ufficiale della squadra della S. S. Schiavonea Calcio, in

occasione di tre gare del Campionato di 1^ Categoria, dichiarando sottoscrivendole, in tali circostanze, nelle relative

distinte di gara che venivano consegnate all’Arbitro, che i calciatori in esse elencati partecipavano alla gara sotto la

responsabilità della Società di appartenenza ed erano regolarmente tutti tesserati, mentre il calciatore Vincenzo Celso non

lo era;

-la Società S.S. SCHIAVONEA CALCIO, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le violazioni

rispettivamente ascritte al suo Presidente, Cosimo Elia ed al Dirigente, Vincenzo Gallo, ai sensi e per gli effetti dell’’art. 4,

commi 1 e 2, del C.G.S.; nonché, ai sensi dell’art. 46, commi 3 e 6, del C.G.S, per avere consentito al calciatore Vincenzo

Celso di disputare tre gare del Campionato di 1^ Categoria, senza averne titolo, perché non era tesserato, come descritto

nella parte motiva.

IL DEFERIMENTO

IL VICE PROCURATORE FEDERALE

Letto il ricorso inviato, in data 03.10.2009, al Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria dalla Società F.C.

ALBIDONA, con il quale si lamentava che, in occasione della gara Schiavonea - Albidona, del Campionato di 1^ Categoria, disputata

a Corigliano Calabro (CS) il 26.09.2009, il calciatore, elencato al n. 13 nella distinta di gara tra le file della squadra della S.S.

SCHIAVONEA CALCIO, Vincenzo CELSO, nato il 24.12.19, era in posizione irregolare, perché non risultava tesserato presso lo

stesso C.R. Calabria;

Rilevato che il predetto Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo della Società F.C. Albidonia, deliberava che gli atti della gara in

esame venissero rimessi, per quanto di competenza, alla Procura Federale, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 46 del

22.10.2009 del C.R. Calabria;

Esaminata la nota SR/UP, datata 23.10.2009, del C.R. Calabria, comprensiva degli allegati, trasmessa alla Procura Federale FIGC,

in esecuzione della predetta delibera del Giudice Sportivo Territoriale, e rilevato - tra gli allegati - che la busta della raccomandata,

contenente il tesseramento del calciatore Vincenzo Celso, recava il timbro delle Poste Italiane con la data del 18.09.2009, ed era

pervenuta a quel Comitato Regionale in data 08.10.2009; ed inoltre che, a seguito di interrogazione del sito on-line, emergeva che

tale raccomandata era stata spedita al C.R. Calabria il 07.10.2009 e la notizia, in tal senso, veniva confermata con la lettera del

16.10.2009 dall’Ufficio Postale di Cosenza, opportunamente interpellato;

Considerato che nel corso delle indagini espletate dal Collaboratore Federale Dott. Walter Moretti, il quale, dopo avere riscontrato la

validità degli accertamenti effettuati dal C.R. Calabria, ha ascoltato il Presidente della Società S.S. Schiavonea Calcio, Cosimo Elia,

che ha ammesso di avere spedito personalmente, in data 07.10.2009, dall’Ufficio Postale di Cosenza al C.R. Calabria, la predetta

raccomandata, contenente la richiesta di tesseramento del calciatore Vincenzo Celso, ma non ha fornito alcuna spiegazione circa il

timbro postale, recante la data del 18.09.2009, apposto sul lembo anteriore della busta;

Ritenuto che sul Presidente Cosimo Elia, il quale ha confermato di avere spedito, il 07.10.2009, la raccomandata postale,

contenente il modulo della richiesta di tesseramento del calciatore Vincenzo Celso, non da Corigliano Calabro, luogo di residenza

sua e della sede della Società, ma da Cosenza, ove asseritamente si sarebbe trovavo per ragioni di lavoro, debba ricadere la responsabilità in ordine al tentativo di sanare la irregolarità della posizione del calciatore Celso già utilizzato dalla propria società in

precedenti gare; condotta integrante, da parte del Presidente Cosimo Elia, la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità

sportiva, di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S, facendone derivare a carico della S.S. SCHIAVONEA CALCIO la responsabilità

diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.

Ad aggravare tale condotta sembrano concorrere, nella vicenda de quo, la mancata spiegazione da parte del Presidente Elia, circa i

motivi che lo avrebbero indotto a fare apporre su tale raccomandata il timbro dall’Ufficio postale di Cosenza anziché di Corigliano

Calabro, nonché in merito alla apposizione di un timbro da parte dell’Ufficio Postale di Cosenza, recante la data del 18.09.2009, su

tale lettera raccomandata; in uno con le dichiarazioni rese, nel prosieguo degli accertamenti, dal calciatore Vincenzo Celso, il quale,

nel confermare di avere partecipato alla gara del 26.09.2009 Schiavonea - Albidona, ha affermato di avere sottoscritto la richiesta

del suo tesseramento solo dopo che la società S. S. Schiavonea Calcio era venuta a conoscenza del ricorso prodotto (il 03.10.2009)

dalla Società F.C. Albidonia; tutte circostanze che possono indurre ragionevolmente ad ipotizzare che da parte del Presidente Elia

sia stato posto in essere un tentativo di fare apparire che il calciatore Celso Vincenzo fosse già regolarmente tesserato, in occasione

della gara Schiavonea - Albidona, disputata il 26.09.2009, contestata dalla Società reclamante F.C. Albidonia;

Rilevato che il calciatore Vincenzo Celso, oltre alla predetta gara del 26.09.2009, risulta avere partecipato, senza essere

formalmente tesserato, anche alle seguenti altre due partite dello stesso Campionato di 1^ Categoria: Juvenilia Roseto - Schiavonea

del 20.09.2009 e Roggiano - Schiavonea del 04.10.2009; ed accertato che, in occasione di dette gare e di quella del 26.09.2009,

Schiavonea - Albidona, il Dirigente Gallo Vincenzo ha svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra Schiavonea,

dichiarando sottoscrivendole, in tali circostanze, nelle relative distinte di gara che venivano consegnate all’Arbitro, che i calciatori in

esse elencati partecipavano alla gara sotto la responsabilità della Società di appartenenza ed erano regolarmente tutti tesserati,

mentre il calciatore Vincenzo Celso non lo era per i motivi suddetti; condotta integrante, da parte del Dirigente Gallo Vincenzo, la

violazione dei principi dl lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del C.G.S, in relazione all’art. 61, comma

5, delle N.O.I.F.; facendo derivare a carico della Società la responsabilità a titolo oggettivo, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S,;

Considerato che il mancato tesseramento del calciatore Celso Vincenzo, attualmente ancora in posizione di svincolato, sin dal

01.07.2007, per avere disputato irregolarmente le tre gare del Campionato di 1^ Categoria, ha dato corso ad una grave e pericolosa

irresponsabilità da parte della Società S. S. Schiavonea Calcio, essenzialmente, per la potenziale esposizione alla mancata

copertura assicurativa in cui si è venuto a trovare il calciatore stesso, non avente titolo a disputare le tre gare, e ciò integra a carico

sia della Società che del Celso Vincenzo la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi dell’art. 1, comma

1, del C.G.S, in relazione all’art. 7, comma 1, dello Statuto e dell’art. 46, commi 3 e 6, del C.G.S.;

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Col. Domenico Infante;

Visto l’art. 32, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva;

HA DEFERITO

a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota prot. nr.5696/633pf09-10/GT/dl dell’11 marzo 2010:

1) Cosimo ELIA, Presidente della Società S. S. Schiavonea Calcio, per rispondere della violazione dei principi di lealtà,

correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., per avere personalmente presentato presso

un Ufficio postale di Cosenza la lettera raccomandata riguardante il modulo di tesseramento del calciatore Vincenzo Celso, sulla cui

busta veniva impresso, presso tale Ufficio postale un timbro postale recante la data del 18.09.2009, mentre la lettera raccomandata

in questione veniva effettivamente spedita al C.R. Calabria dall’Ufficio Postale di Cosenza in data 07.10.2009; verosimilmente nel

tentativo di dare la parvenza che il calciatore stesso fosse già regolarmente tesserato, in occasione della gara del 26.09.2009,

Schiavonea - Albidona, come descritto nella parte motiva;

2) Vincenzo CELSO, calciatore che, in posizione irregolare, ha disputato tre gare per la Società S. S. Schiavonea Calcio, per

rispondere delle violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del

C.G.S., in relazione all’art. 7, comma 1, dello Statuto ed all’art. 46, commi 3 e 6, del C.G.S, per avere preso parte a tre gare del

Campionato di 1^ Categoria, durante la stagione sportiva in corso, 2009-2010, nelle file della squadra della Società S. S.

Schiavonea, in posizione irregolare, perché svincolato e non tesserato, come descritto nella parte motiva;

3) Vincenzo GALLO, Dirigente della Società S. S. Schiavonea Calcio,per rispondere delle violazioni dei principi di lealtà,

correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 61, comma 5, delle

N.O.I.F., per avere svolto l’incarico di Accompagnatore Ufficiale della squadra della S. S. SCHIAVONEA, in occasione di tre gare del

Campionato di 1^ Categoria, dichiarando sottoscrivendole, in tali circostanze, nelle relative distinte di gara che venivano consegnate

all’Arbitro, che i calciatori in esse elencati partecipavano alla gara sotto la responsabilità della Società di appartenenza ed erano

regolarmente tutti tesserati, mentre il calciatore Vincenzo CELSO non lo era per i motivi suddetti, come meglio descritto nella parte

motiva;

4) la Società S.S. SCHIAVONEA CALCIO, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le violazioni

rispettivamente ascritte al suo Presidente, Cosimo Elia ed al Dirigente, Vincenzo Gallo, ai sensi e per gli effetti dell’’art. 4, commi 1 e

2, del C.G.S.; nonché, ai sensi dell’art. 46, commi 3 e 6, del C.G.S, per avere consentito al calciatore Vincenzo Celso di disputare tre

gare del Campionato di 1^ Categoria, senza averne titolo, perché non era tesserato, come descritto nella parte motiva.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 12 aprile 2010 sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale: il Sostituto Procuratore Federale Col. Domenico Infante, nonché i deferiti: il Presidente della S.S. Schiavonea Calcio, Elia Cosimo, il Dirigente Vincenzo Gallo ed il calciatore Vincenzo CELSO.

I deferiti hanno richiesto l’applicazione delle sanzioni ex art. 23 C.G.S. così determinate dalla Procura Federale:

Cosimo ELIA, Presidente della Società S. S. Schiavonea Calcio, mesi 2 e giorni 15 di inibizione;

Vincenzo CELSO, calciatore della Società S. S.Schiavonea Calcio, 2 giornate di squalifica;

Vincenzo GALLO, Dirigente della Società S. S. Schiavonea Calcio, mesi 1 e giorni 10 di inibizione;

Società S.S. Schiavonea Calcio 1 punto di penalizzazione.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale irroga:

al Sig. Cosimo ELIA, Presidente della Società S. S. Schiavonea Calcio, mesi DUE (2) e giorni QUINDICI (15) di inibizione;

al Sig. Vincenzo CELSO, calciatore della Società S. S. Schiavonea Calcio, DUE (2) giornate di squalifica;

al Sig. Vincenzo GALLO, Dirigente della Società S. S. Schiavonea Calcio, mesi UNO (1) e giorni DIECI (10) di inibizione;

alla Società S.S. SCHIAVONEA CALCIO UN (1) punto di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva 2009/2010.

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