COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 131 del 15 Aprile 2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 131 del 15 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n° 105 della Società POLISPORTIVA CATONA DILETTANTISTICA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria - Attività Giovanile - di cui al

Comunicato Ufficiale n° 41 SGS del 18.03.2010 (squalifica dell’allenatore MARRA Giuseppe fino al 13/05/2010).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentita la reclamante;

RILEVA

la reclamante sostiene che il signor Marra Giuseppe è assolutamente estraneo ai fatti imputati in quanto nel corso della gara ASD

Reggio Sud 2004 – Pol. Catona, disputatasi a Reggio Calabria quartiere Modena, durante la quale avrebbe tenuto un

comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro, era impegnato in veste di allenatore in altra competizione giovanile

(Sei bravo a… ) svoltasi a Villa San Giovanni e quindi a circa quindici chilometri di distanza. Lo proverebbero gli atti ufficiali della

competizione Sei Bravo a ... in cui il Marra risulta in distinta quale allenatore.

La reclamante supporta la sua tesi con il riferimento al rapporto dell’arbitro in cui lo stesso afferma che il comportamento di cui

occupa è stato tenuto “presumibilmente” dall’allenatore Marra.

È da affermarsi che la trascrizione di Marra in distinta quale allenatore di squadra impegnata in altra sede, unitamente

all'affermazione dell'arbitro che non sgombra ogni dubbio sull'identità del soggetto che lo ha minacciato e offeso, è sufficiente a

provare la tesi difensiva.

Per tutto quanto sopra il reclamo è da accogliere.

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo revoca la sanzione inflitta all’allenatore MARRA Giuseppe e dispone accreditarsi la tassa reclamo sul

conto della reclamante.

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