COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 15 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 112
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 89 del 15 Aprile 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
112. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PAOLO MASULLO – GARA PAOLO MASULLO / CAPRIGLIA DEL 7.02.2010 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; ascoltata, nella persona del suo rappresentante legale, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione, rileva la parziale fondatezza dell’articolato e motivato atto d’impugnazione, corredato da probante documentazione, obiettivamente idonea a determinare la doverosa derubricazione, ad ingiurioso ed irriguardoso nei confronti del direttore di gara, del comportamento del calciatore Cecere Roberto. La sanzione a suo carico, di conseguenza, deve essere ridotta a tutto il 30.06.2010. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo al 30.06.2010 la squalifica inflitta dal G.S.T. a carico del calciatore, Cecere Roberto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.