COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 15 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 118. D

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 89 del 15 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

118. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIRTUS CAIAZZO 2008 – GARA VIRTUS CAIAZZO 2008 / REAL TEANO CALCIO DEL 14.03.2010 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE CASERTA

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, preso atto dell’assenza della società, sebbene ritualmente convocata, rileva l’infondatezza dell’atto. Al riguardo, questa C.D.T. osserva che il reclamo, proposto per le impugnazioni del Primo Giudice, non appare idoneo a confutare quanto specificato dall’arbitro nel suo referto, che, come da costante giurisprudenza, configura fonte privilegiata di prova. Quanto, poi, alla commisurazione delle sanzioni, esse, ad avviso di questa Commissione, corrispondono all’effettiva gravità delle infrazioni commesse dal calciatore Romano Marciano Thomas e dall’assistente di parte, sig. Mastroianni Giuseppe (tentata aggressione nei confronti del direttore di gara). Pertanto, le sanzioni irrogate sono da ritenersi congrue ed adeguate. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Virtus Caiazzo 2008.

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