COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 92 del 21 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 119. DE

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 92 del 21 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

119. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN PIO MONDRAGONE – GARA CAIANELLO / SAN PIO

MONDRAGONE DELL’11.03.2010 – ATT. MISTA

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ascoltata, nella persona del suo rappresentante, la società,

che aveva presentato regolare richiesta di audizione, rileva l‘infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero,

la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice (delibera pubblicata sul C.U. n.

76 del 4.03.2010, pagina 1863), con la quale è stata inflitta, alla medesima società San Pio Mondragone, la

punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, in ragione della circostanza che la gara

stessa è stata sospesa al 19’ del primo tempo a causa di una violenta rissa, che ha visto coinvolti calciatori

ed altre persone estranee. Correttamente, il Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Campania ha sanzionato

le due società in gara, ai sensi dell’art. 17, comma 2, C.G.S. Deve sottolinearsi che le enunciazioni della

società reclamante non appaiono idonee a confutare quanto specificato dal direttore di gara nel suo referto,

al quale, per costante giurisprudenza, deve essere riconosciuta la valenza di fonte privilegiata di prova. Di

conseguenza, a doveroso presidio della regolarità dell’attività sportiva, in relazione alle gare, non è

consentita a questa C.D.T. alcuna interpretazione difforme, da quella della richiamata decisione del Giudice

Sportivo Territoriale. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo presentato dalla società San Pio Mondragone; di confermare la decisione del

Giudice Sportivo Territoriale, che ha inflitto, a carico di entrambe le società Caianello e San Pio

Mondragone, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; dispone

addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

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