COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 92 del 21 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 119. DE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 92 del 21 Aprile 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
119. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN PIO MONDRAGONE – GARA CAIANELLO / SAN PIO
MONDRAGONE DELL’11.03.2010 – ATT. MISTA
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ascoltata, nella persona del suo rappresentante, la società,
che aveva presentato regolare richiesta di audizione, rileva l‘infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero,
la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice (delibera pubblicata sul C.U. n.
76 del 4.03.2010, pagina 1863), con la quale è stata inflitta, alla medesima società San Pio Mondragone, la
punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, in ragione della circostanza che la gara
stessa è stata sospesa al 19’ del primo tempo a causa di una violenta rissa, che ha visto coinvolti calciatori
ed altre persone estranee. Correttamente, il Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Campania ha sanzionato
le due società in gara, ai sensi dell’art. 17, comma 2, C.G.S. Deve sottolinearsi che le enunciazioni della
società reclamante non appaiono idonee a confutare quanto specificato dal direttore di gara nel suo referto,
al quale, per costante giurisprudenza, deve essere riconosciuta la valenza di fonte privilegiata di prova. Di
conseguenza, a doveroso presidio della regolarità dell’attività sportiva, in relazione alle gare, non è
consentita a questa C.D.T. alcuna interpretazione difforme, da quella della richiamata decisione del Giudice
Sportivo Territoriale. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo presentato dalla società San Pio Mondragone; di confermare la decisione del
Giudice Sportivo Territoriale, che ha inflitto, a carico di entrambe le società Caianello e San Pio
Mondragone, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; dispone
addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.