COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 22 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 124. DE

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 93 del 22 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

124. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ATLETICO NOCERA – GARA ATLETICO NOCERA / SOLOFRA

DELL’11.04.2010 – ATT. MISTA

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo ritualmente proposto, rileva l’infondatezza dell’atto di

impugnazione. Invero, congrua e proporzionata appare la sanzione irrogata dal Primo Giudice in rapporto

alla gravità della condotta posta in essere dal calciatore Grimaldi Gianluca, consistita non solo nel protratto

ritardo dell’abbandono dal terreno di giuoco a seguito dell’espulsione, ma anche nelle ingiurie e minacce,

reiterate, a più riprese, nei confronti dell’arbitro (ed analiticamente riportate dal medesimo nel proprio

rapporto). P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della medesima

società reclamante.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it