COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 76 DEL 15.04.2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’A.S.D. ROMANA MONFALCONE (

 COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 76 DEL 15.04.2010

Delibera della Commissione Disciplinare

RECLAMO dell’A.S.D. ROMANA MONFALCONE (Campionato di seconda categoria) in merito alle sanzioni della squalifica per quattro gare effettive del proprio calciatore FRANCO Alessio  (in C.U. n° 71 del 26.03.2010).

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 71 dd. 26.03.2010 il G.S.R. infliggeva al calciatore FRANCO Alessio la squalifica per quattro gare effettive “ai sensi dell’art. 19, punto 4, lett. b) C.G.S. per essere stato espulso al 47’ del secondo tempo per condotta violenta nei confronti di un avversario in quanto, a gioco fermo e da breve distanza sferrava, con violenza, un pugno al predetto avversario colpendolo in faccia, senza causargli conseguenze lesive”.

Con tempestivo reclamo l’A.S.D. ROMANA MONFALCONE impugnava tale decisione, fornendo una ricostruzione dei fatti difforme dalla refertazione arbitrale. La reclamante, inoltre, lamentava che un calciatore della squadra avversaria (l’A.S.D. CHIARBOLA) aveva danneggiato seriamente con un calcio la porta dello spogliatoio, riservandosi “la facoltà di adire le vie legali qualora il danno fosse imputato dal gestore del campo” alla reclamante stessa.

La C.D.T., alla luce della refertazione arbitrale e dei relativi supplementi, osserva quanto segue.

Innanzitutto, la C.D.T. ritiene di non doversi pronunciare in relazione ai fatti riguardanti il danneggiamento alla porta dello spogliatoio in quanto, sul punto, il G.S.T. non si è pronunciato in primo grado, né la società ha formulato alcuna domanda.

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Segue Delibere della Commissione Disciplinare – Reclamo ASD ROMANA MONFALCONE

La reclamante infatti, dopo essersi dilungata nel descrivere i fatti, non ha avanzato alcuna richiesta, limitandosi a dichiarare di “riservarsi la facoltà di adire le via legali”. Facoltà che, peraltro, soggiace alla clausola compromissoria di cui all’art. 30 dello Statuto Federale, la cui deroga può essere autorizzata esclusivamente dal Consiglio Federale.

Merita invece di essere accolta la richiesta di riduzione della sanzione disciplinare inflitta al calciatore FRANCO Alessio. L’assenza di qualsivoglia conseguenza lesiva sul calciatore avversario colpito, come documentato dal referto arbitrale e dal relativo supplemento, è idonea infatti a qualificare il fatto come caratterizzato da una violenza di intensità modesta, tale da giustificare l’irrogazione della sanzione prevista dall’art.19, punto 4, lett. b) C.G.S. nella misura minima.

P. Q. M.

La C.D.T.- FVG, in accoglimento del reclamo della A.S.D. ROMANA MONFALCONE, riduce a tre gare effettive di squalifica la sanzione da infliggere al calciatore FRANCO Alessio e dispone la restituzione della tassa reclamo.

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