COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 124 del 15/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATL. MORLUPO AVVERSO IL RISULTATO DEL
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 124 del 15/04/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATL. MORLUPO AVVERSO IL RISULTATO DELLA GARA PUBBLICATO SUL C.U. N. 45 DEL 1°.4.2010
(Gara: SPORTING ROMA CALCIO – ATL. MORLUPO del 28.3.2010 – Campionato III Roma)
Il reclamo presentato dalla Società ATL. MORLUPO non può essere preso in considerazione in quanto i ricorsi avverso la regolarità di svolgimento delle gara, previsti dall’art. 29 commi 2 e 3 dell’art. 46 comma 1 del C.G.S. debbano essere preannunciati e trasmessi entro 7 giorni successivi allo svolgimento della gara stessa al competente Giudice Sportivo di 1° grado.
Non avendo la ricorrente rispettato tale procedura, questa Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il ricorso in argomento, confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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