COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 15/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Polisp.Valmalenco Camp.3^ C
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 39 del 15/04/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società Polisp.Valmalenco Camp.3^ Cat.
Gara Valmalemco/Piateda del 21/03/2010
CU n. 33 della delegazione di SONDRIO datato 01/04/2010
La società VALMALENCO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che le ha comminato l’ammenda di Euro 65,00, ha squalificato l’allenatore sig. VENZI Maurizio fino al 30/04/2010, il calciatore Marco VENZI per 3 GARE; squalificato il calciatore Alessio NEGRINI per 4 GARE, squalificato il calciatore SEM Francesco per 1 Gara, lamentando che le sanzioni adottate sarebbero eccessive rispetto a quanto effettivamente verificatosi, la cui dinamica sarebbe diversa rispetto a quella riportata nel rapporto arbitrale.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il ricorso proposto è tempestivo ed è inammissibile quanto alla squalifica inflitta al calciatore SEM Francesco ed al tesserato VENZI Maurizio si sensi dell’art.45 comma 3 del CGS. Quanto alle squalifiche inflitte ai calciatori Marco VENZI e Alessio NEGRINI, considerato che il referto arbitrale costituisce fonte privilegiata di prova e che lo stesso non manifesta contraddizioni di sorta, tenuto conto che la misura della squalifica adottata dal GS appare conforme ai criteri in uso presso Questa Commissione per analoghe fattispecie.
Alla stregua di quanto riportato nel referto arbitrale, anche l’entità della sanzione economica appare congrua in relazione a quanto avvenuto.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.