F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 79 del 23.04.2010  (254) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUIGI IACHETTI (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD Luco Canistro), GIORGIO ONOFRI (Presidente

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 79 del 23.04.2010

 (254) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUIGI IACHETTI (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD Luco Canistro), GIORGIO ONOFRI (Presidente della Soc. ASD La Sabina), LUCIANO DI GIACOBBE (Vice Presidente con delega si rappresentanza della Soc. ASD La Sabina), MASSIMILIANO CAPRIOLI (dirigente della Soc. ASD La Sabina) E DELLE SOCIETA’ ASD LA SABINA E ASD LUCO CANISTRO (nota n. 6489/984pf09-10/AA/ac dell’8.4.2010).

Il deferimento

Con atto dell’ 8 aprile 2010, il sostituto Procuratore Federale ha deferito innanzi codesta Commissione Disciplinare Nazionale i seguenti soggetti tesserati:

▪ il Sig. Luigi Iachetti, quale calciatore attualmente tesserato per la Società ASD Luco Canistro, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del CGS, in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, del CGS e 40, comma 4 delle NOIF, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato in data 29 novembre 2009, 6 gennaio 2010 e 10 gennaio 2010, tre gare nelle file della Società ASD La Sabina ed essere stato inserito nella distinta della gara del 6 dicembre 2009 senza averne titolo perché tesserato per un’altra Società, e per aver richiesto un tesseramento per la Società ASD La Sabina malgrado fosse già tesserato per la Società ASD Luco Canistro;

▪ il Sig. Giorgio Onofri, quale Presidente della Società ASD La Sabina, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del CGS, in relazione all’art. 10, comma 6 del CGS, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto in data 29 novembre 2009 e 6 gennaio 2010 due distinte di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi

menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Luigi Iachetti non ne avesse titolo;

▪ il Sig. Luciano Di Giacobbe, Vice Presidente con delega di rappresentanza della Società ASD La Sabina, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 del CGS, 40, comma 4 delle NOIF, e 10 comma 2 del CGS, per aver sottoscritto la richiesta di tesseramento del calciatore Iachetti benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra

Società;

▪ il Sig. Massimiliano Caprioli, quale dirigente della Società ASD La Sabina per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del CGS, in relazione all’art. 10, comma 6 del CGS, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto in data 6 dicembre 2009 e 10 gennaio 2010 due distinte di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Luigi Iachetti non ne avesse titolo;

▪ la Società ASD La Sabina, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del CGS, per le violazioni ascritte ai propri Presidente, vice Presidente con delega di rappresentanza, dirigenti, tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, CGS;

▪ la Società ASD Luco Canistro, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CGS, per le violazioni ascritte al proprio calciatore. All’inizio della riunione odierna, il Sig. Luigi Iachetti ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23, CGS, sulla quale il rappresentante della Procura Federale ha espresso il proprio consenso. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Luigi Iachetti ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23, CGS, [“pena base per il Sig. Luigi Iachetti, sanzione della squalifica per 2 (due) giornate di gara, diminuita ai sensi dell’art. 23, C.G.S. ad una giornata di gara;”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione della sanzione della squalifica per una giornata di gara al Sig. Luigi Iachetti. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. Il procedimento prosegue per gli altri deferiti. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Giorgio Onofri l’inibizione di anni 2 (due), per il Sig. Luciano Di Giacobbe l’inibizione di mesi 3 (tre), per il Sig. Massimiliano Caprioli l’inibizione di anni 2 (due), per la Società La Sabina l’ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00) oltre a punti 3 (tre) di penalizzazione, per la Società Luco Canistro l’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00).  Sono comparsi tutti i deferiti assistiti dal proprio difensore ad eccezione della Società Luco Canistro; il predetto difensore, riportandosi alla memoria, depositata nei termini, ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni nella stessa riportate. I motivi della decisione Preliminarmente la Commissione, ritenuta ininfluente ai fini del decidere l’escussione dei testi indicati nella memoria difensiva della ASD La Sabina, rigetta la richiesta. Ciò posto, la Commissione, esaminati gli atti, rileva che i fatti contestati nei deferimenti sono fondati e che i comportamenti adottati dai deferiti sono censurabili e provati per tabulas. Infatti, dalla documentazione in atti emerge che: - il calciatore deferito nelle date del 29/11/09, 06/01/10 e 10/01/10 ha disputato tre gare, mentre in data 06/12/09 è stato inserito nella distinta di gara, nelle fila della ASD La Sabina, senza averne titolo in quanto già tesserato per la ASD Luco Canistro. - I dirigenti Onofri e Caprioli, per aver sottoscritto in data 29/11/09 e 06/01/10 il primo, ed in data 06/12/09 e 10/01/10 il secondo, le rispettive distinte di gara in cui dichiaravano che i giocatori nelle stesse riportati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle gare sotto la responsabilità della Società di appartenenza. - Il vice Presidente della La Sabina, Sig. Di Giacobbe per aver sottoscritto la richiesta di tesseramento del calciatore Iachetti, nonostante questo fosse già tesserato per altra Società. La buona fede invocata dalla difesa della Società La Sabina, può essere condivisa sotto l’aspetto umano, ma non può trovare accoglimento sotto il piano giuridico, tanto da esimere dalle proprie responsabilità i soggetti deferiti. Deve pertanto ritenersi provata la responsabilità disciplinare in capo ai deferiti in ordine ai fatti loro contestati, in quanto la condotta del calciatore e dei dirigenti in oggetto costituisce una palese violazione a quei principi di lealtà e correttezza tutelati in ambito sportivo dalla norma di cui all’art. 1, comma 1 del CGS, con conseguente responsabilità diretta e/o oggettiva della Società di loro rispettiva appartenenza. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione accoglie il deferimento e delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

▪ inibizione per mesi 2 (due) al Sig. Giorgio Onofri, Presidente della ASD La Sabina;

▪ inibizione per mesi 3 (tre) al Sig. Luciano Di Giacobbe, Vice Presidente della ASD La Sabina;

▪ inibizione per mesi 1 (uno) al Sig. Massimiliano Caprioli dirigente della ASD La Sabina;

▪ la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica alla ASD La Sabina, da scontarsi nella attuale stagione sportiva;

▪ l’ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00) alla ASD Luco Canistro.

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