F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 79 del 23.04.2010 (244) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALFREDO DI PAOLO (per aver ricoperto la carica di Amministratore Unico della Soc. SS Lanciano Srl dal 7
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 79 del 23.04.2010
(244) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALFREDO DI PAOLO (per aver ricoperto la carica di Amministratore Unico della Soc. SS Lanciano Srl dal 7.6.2007 al 3.1.2008), PAOLO MASSARI (per aver ricoperto la carica di Amministratore Unico della Soc. SS Lanciano Srl dal 10.11.2006 al 7.6.2007), PAOLO DI STANISLAO (per aver ricoperto la carica di Vice Presidente con poteri di rappresentanza della Soc. SS Lanciano Srl dal 28.8.2006 al 10.11.2006, Procuratore Speciale dal 23.11.2006 al 3.1.2008 e Presidente dal 27.6.2007 al 31.1.2008), PATRIZIA BERNARDI PATRIZI (per aver ricoperto la carica di Procuratore Speciale della Soc. SS Lanciano Srl dal 23.11.2006 al 3.1.2008, nonché azionista di maggioranza dal 10.11.2006 alla sentenza dichiarativa di fallimento) (nota n. 6044/126pf09-10/AM/ma del 22.3.2010).
Con nota del 22.3.2010 il Procuratore Federale, premessa l’intervenuta dichiarazione di fallimento in data 4.4.2008 della S.S. Lanciano Srl, giusta sentenza del Tribunale di Lanciano N°. 4 del 4.4.2008, ritenuta la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, NOIF, per avere ricoperto incarichi societari con funzioni gestionali nel biennio antecedente la dichiarazione di fallimento, ha deferito a questa Commissione i Signori:
● Di Paolo Alfredo, Amministratore Unico dal 7.6.2007 al 3.1.2008;
● Massari Paolo, Amministratore Unico dal 10.11.2006 al 7.6.2007;
● Di Stanislao Paolo, vice Presidente con poteri di rappresentanza dal 28.8.2006 al 10.11.2006 e, successivamente, procuratore speciale dal 23.11.206 al 3.1.2008, nonché Presidente dal 27.6.2007 al 3.1.2008;
● Bernardi Patrizi Patrizia, procuratore speciale dal 23.11.2006 al 3.1.2008, nonché quotista di maggioranza dal 10.11.206 al data del fallimento. Con memoria difensiva ritualmente pervenuta, Di Paolo Alfredo ha chiesto il proscioglimento da ogni addebito. Assume, questi, di avere presentato le dimissioni già a far tempo dall’8.10.2007; che amministratori di fatto della Società, dal 23.11.2006 al 3.1.2008 sono stati i Signori Di Stanislao Paolo e Bernardi Patrizi Patrizia, la seconda titolare di una quota di partecipazione pari al 90,33 % del capitale sociale ed entrambi procuratori speciali con poteri tali da esautorarlo di ogni potere decisionale, come peraltro risultante dalla relazione sulla situazione patrimoniale della Società inoltrata al Giudice Delegato al fallimento dal Dott. Andrea Colantuono, custode giudiziario ed amministratore unico della fallita Società. Massari Paolo non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva. Viene preliminarmente stralciata la posizione dei Signori Di Stanislao e Bernardi Patrizi, nei cui confronti non si è perfezionata la notificazione della convocazione per la odierna riunione, con conseguente restituzione degli atti alla Procura Federale. Il rappresentante della Procura, richiamati il parere interpretativo della Corte Federale del 28.6.2007 (C.U. N°. 21 CF) ed i precedenti di questa Commissione (C.U. N°. 36 CDN), così come esposti nella parte motiva del deferimento, ha chiesto irrogarsi la sanzione della inibizione di anni 2 (due) nei confronti di Di Paolo Alfredo, e di anni 1 (uno) nei confronti di Massari Paolo. Il difensore di Di Paolo Alfredo, richiamata la memoria difensiva in atti, ha concluso per il proscioglimento. Nessuno è comparso per Massari Paolo. Il deferimento è fondato. In data 4.4.2008 il Tribunale di Lanciano ha dichiarato il fallimento della S.S. Lanciano Srl, cui il Presidente Federale, in data 25.6.2008, ha revocato l’affiliazione (C.U. N°. 117/A). Secondo il parere interpretativo della Corte Federale richiamato dalla Procura, già fatto proprio dall’adita Commissione (C.U. N°. 36 CDN del 20.11.2008), per l’accertamento dei profili di colpa dell’amministratore non v’è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova, con la precisazione che la colpa in questione non deve riguardarsi necessariamente sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della Società, ma può più ampiamente riguardare anche la scorrettezza dei comportamenti (anche sotto il profilo sportivo) nella gestione della Società. Risulta provato, dalla documentazione versata in atti, che nel biennio antecedente la dichiarazione di fallimento entrambi i deferiti hanno effettivamente ricoperto l’incarico indicato nell’atto di deferimento e che, in tale veste, hanno contribuito al dissesto societario che ha condotto la S.S. Lanciano Srl al fallimento e alla revoca dell’affiliazione. L’esistenza della procura speciale conferita dalla Società ai Signori Bernardi Patrizia e Di Stanislao Paolo invero, nel periodo di vigenza della stessa, non ha privato gli amministratori che si sono susseguiti dei poteri loro derivanti per legge e dallo statuto. Anche a volere ritenere che tutte le attività siano state gestite dai predetti procuratori, pertanto, incombeva sugli amministratori l’onere di controllare il loro operato e, occorrendo, di assumere tutte le consequenziali iniziative. In considerazione dei periodi di permanenza nell’incarico, della loro viciniorietà al successivo fallimento e della riscontrata partecipazione all’attività societaria di entrambi i deferiti, vanno irrogate le sanzioni di cui al dispositivo. P.Q.M. Irroga nei confronti di Di Paolo Alfredo la sanzione della inibizione di anni 1(uno) e di Massari Paolo quella della inibizione di mesi 9 (nove).
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