F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010   VERTENZA: all. Luigi DEMATTE’/  A.C. LENO ( 142/89 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI Con ricorso del 29/05/2009,

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010

 

VERTENZA: all. Luigi DEMATTE’/  A.C. LENO

( 142/89 )

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI

Con ricorso del 29/05/2009, l’allenatore dilettante Luigi Demattè, regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico  della F.I.G.C., adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto da parte della A.C. LENO, il pagamento della somma di €. 1.750,00, relativo al rateo di marzo 2009, oltre gli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria, in forza d’accordo economico sottoscritto il 28/07/2008 per la stagione sportiva 2008/2009, che prevedeva €. 7.000,00 quale premio tesseramento oltre al rimborso spese viaggi come per legge, da pagarsi in quattro rate di €. 1.750,00 cadauno ed aventi scadenze al 30/09/2008, 30/11/2008, 31/03/2009 e 30/06/2009.

Il ricorrente doveva allenare la prima squadra di calcio della A.C. LENO, partecipante al campionato di Promozione organizzato dal Comitato Regionale Trentino Alto Adige Sud Tirol.

Il ricorrente comunica, altresì, di essere stato esonerato con lettera del 18/12/2008 e che con raccomandata del 30/04/2009, nel comunicare alla Società di essere in credito del 3° rateo, comunica di essere a disposizione come da contratto.

Da accertamenti svolti dalla Segreteria di questo Collegio è risultato che il contratto di cui sopra è stato depositato presso  il Comitato Regionale  della L.N.D. di appartenenza.

La Società convenuta, regolarmente invitata con raccomandata A.R. del 29/10/2009, da parte del Segretario di questo Collegio, nulla ha ritenuto di contro dedurre.

L’allenatore ricorrente controdeduceva con raccomandata A.R. del 19/11/2009, allegando tra l’altro copia della raccomandata A.R., a firma del Presidente della A.C. Leno, ing. Luca Leonardi.

In essa ribadisce il principio che il premio di tesseramento deve essere corrisposto anche in caso di esonero, e che l’intervista resa ai giornali non voleva avere il significato inteso dalla Società ma voleva essere di stimolo per i giocatori per spronarli a far meglio.

Comunicava, altresì, che aveva anche cercato di trovare un accordo per risolvere la questione economica coinvolgendo il Presidente AIAC, sig. Toldo Alessandro, senza ottenere alcun risultato.

Nella missiva del 10/11/2009, il Presidente della A.C. Leno formulava delle controdeduzioni:

1 – che, con raccomandata del 18/12/2008, veniva comunicato l’esonero;

2 – che tale decisione veniva presa a seguito di intervista ritenuta inopportuna perché aveva un effetto dirompente all’interno dello spogliatoio, minando la fiducia e la considerazione dei giocatori verso il loro allenatore;

3 – che venivano minati anche i rapporti tra allenatore e la dirigenza in quanto le affermazioni rese alle stampe non erano stati discusse in primis con i dirigenti;

4 – che l’accordo firmato dall’allenatore va ricondotto nell’alveo della figura del contratto.Infatti l’elemento determinante per l’intercorrenza di tale rapporto è dato dal tesseramento che lega l’allenatore alla Società per la durata di un anno. Il tesseramento che è sempre rinnovabile disciplina anche aspetti di natura patrimoniale in quanto suscettibile di valutazione economica (indennità, rimborsi e premi). In quest’ottica il comportamento dell’allenatore Demattè può definirsi inadempiente nei confronti dell’A.C. Leno;

5 – che, tra gli adempimenti del contratto vi sono anche quelli previsti dal regolamento del Settore Tecnico, art. 19, comma a) e b) e, pertanto, le affermazioni a mezzo stampa del ricorrente non hanno tutelato e valorizzato il potenziale della Società per la quale era tesserato.

6 – che erano state proposte le dimissioni all’allenatore con la corresponsione di una cifra transattiva che copriva circa 80% del premio concordato, proposta che con veniva accettata.

Con comunicazione del 6/07/2009  il ricorrente integra la richiesta precedente con il voler essere pagato anche l’ultimo rateo avente scadenza al 30/06/2009.

Tutto ciò premesso, questo Collegio Arbitrale decide di accogliere il ricorso proposto  dall’allenatore Demattè Luigi.

Il contratto sottoscritto dalle parti è a tutti gli effetti valido.

La Società poteva deferire agli Organi competenti della F.I.G.C. il proprio allenatore qualora avesse ritenuto lesiva la dichiarazione resa dallo stesso alla stampa e né può ritenere di decurtare a proprio piacimento l’importo pattuito nell’accordo sottoscritto in data 28/07/2008.Inoltre, nella comunicazione inviata all’allenatore, in data 10/11/2009, acquisita agli atti di questo Collegio per il tramite del ricorrente, nulla osserva sull’importo concordato.

 

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della A.C. Leno di corrispondere all’allenatore Demattè Luigi la somma di € 3.500,00, relativa alle rate scadute il 31/03/2009 e 30/06/2009 oltre ad € 26,00 per interessi equitativamente calcolati per una somma complessiva di € 3.526,00.

Nulla è dovuto, infine, per il risarcimento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

Dalla data della delibera e fino al soddisfo andranno calcolati gli interessi legali.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S..

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