F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010 VERTENZA: all. Alfio ROMEO / A.S.D. Sporting VIAGRANDE ( 1/90 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA Con ricorso del 1° lugl

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010

VERTENZA: all. Alfio ROMEO / A.S.D. Sporting VIAGRANDE

( 1/90 )

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA

Con ricorso del 1° luglio 2009 l’allenatore dilettante signor Alfio Romeo, regolarmente iscritto nei ruoli federali, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per la A.S.D. Sporting Viagrande nella stagione sportiva 2008/2009 come allenatore della prima squadra, partecipante al Campionato di Eccellenza, girone B del Comitato Regionale Sicilia.

Nel ricorso il signor Alfio Romeo precisa che, con regolare scrittura privata depositata presso il competente Comitato Regionale Sicilia il 29 agosto 2008, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) in 4 rate scadenti rispettivamente il 30 settembre e 31 dicembre 2008 e 30 marzo e 30 giugno 2009.

Con il reclamo in esame, il signor Romeo, non avendo ricevuto alla data del ricorso alcuna somma chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Sporting Viagrande di corrispondergli l’importo di € 8.350,00 (ottomilatrecentocinquanta/00) corrispondenti al saldo di tutti i ratei previsti dall’accordo economico già scaduti e pari ad € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) nonché € 850,00 (ottocentocinquanta/00) quale rimborso per le spese relative all’indennità chilometrica  di cui fornisce con precisione le date delle sue presenze e dei chilometri percorsi (la distanza tra la residenza dell’allenatore e la sede della società è stata verificata tramite il sito internet dell’ACI). Alla predetta cifra richiede che vengano aggiunti gli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il Comitato Regionale Sicila, su richiesta del 12 novembre 2009 del Segretario del Collegio Arbitrale, ha trasmesso copia dell’accordo regolarmente depositato.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato che la A.S.D. Sporting Viagrande, regolarmente invitata con Raccomandata A.R. del 30 settembre 2009 da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale, e ricevuta il 5 ottobre successivo, nulla ha ritenuto di controdedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e

P.Q.M.

il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della A.S.D. Sporting Viagrande di corrispondere all’allenatore signor Alfio Romeo la complessiva somma di € 8.489,00 (ottomilaquattrocentoottantanove/00) relativa: A) al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2008/2009 per € 7.500,00; B) all’indennità chilometrica per € 850,00; C) agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 139,00.

Nulla è dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

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