F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010 VERTENZA: all. Gaetano MIRTO  /  A.S.D. CASTIGLIONE ( 4/90 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI Con ricorso del 1° lu

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010

VERTENZA: all. Gaetano MIRTO  /  A.S.D. CASTIGLIONE

( 4/90 )

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI

Con ricorso del 1° luglio 2009 l’allenatore dilettante signor Gaetano Mirto, regolarmente iscritto nei ruoli federali, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per la A.S.D. Castiglione nella stagione sportiva 2008/2009 come allenatore della prima squadra, partecipante al Campionato di Serie D, Gir. I.

Nel ricorso il signor Gaetano Mirto precisa che, con regolare scrittura privata depositata presso il competente Comitato Interregionale il 25 agosto 2008, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento di € 14.000,00 (quattordicimila/00) in dieci rate mensili ciascuna di € 1.400,00 a partire dal settembre 2008 sino al giugno 2009.

Con il reclamo in esame, il signor Mirto, non avendo ricevuto alla data del ricorso alcuna somma chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Castiglione di corrispondergli l’importo di € 14.000,00 (quattordicimila/00) corrispondenti al saldo di tutti ratei previsti dall’accordo economico già scaduti oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il Comitato Interregionale, su richiesta del 13 novembre 2009 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 17 novembre successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato che la A.S.D. Castiglione, regolarmente invitata con Raccomandata A.R. del 30 settembre 2009 da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale, e ricevuta il 3 ottobre successivo, nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e P.Q.M.

il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della A.S.D. Castiglione di corrispondere all’allenatore signor Gaetano Mirto la complessiva somma di € 14.234,00 (quattordicimiladuecentotrentaquattro/00) relativa al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2008/2009 per € 14.000,00 ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 234,00.

Nulla è dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

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