F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010 VERTENZA: all. Otello SETTIMI / U.D.S. SORIANESE (11\90) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Mario ROSSINI L’allenatore dilettante Settimi Otello,

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010

VERTENZA: all. Otello SETTIMI / U.D.S. SORIANESE

(11\90)

ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Mario ROSSINI

L’allenatore dilettante Settimi Otello, regolarmente iscritto nei ruoli federali, con ricorso inviato a questo Collegio, ha chiesto il riconoscimento del credito di € 1700,00 (millesettecento\00) oltre interessi, nei confronti della UDS Sorianese, partecipante al campionato Provinciale Allievi

C.R. Lazio, come previsto dalla scrittura privata stipulata il 1°\09\2008 per un totale premio  tesseramento di € 3200,00, di cui ha percepito solamente € 1500,00.

La Segreteria di questo Collegio a mezzo racc. del 30\09\2009 ha chiesto alle parti le proprie controdeduzioni e nel contempo, con racc. del 12\11\2009,al C.R. Lazio la conferma dell’avvenuto deposito.

Il Collegio esaminata la documentazione prodotta, osserva che, il ricorso è fondato non avendo la società UDS Sorianese posta alcuna controdeduzione alla richiesta dell’allenatore.

Questo Collegio riconosce al signor Settimi Otello la parte economica non percepita prevista dall’accordo vigente tra la L.N.D.-A.I.A.C.

Pertanto la società U.D.S. Sorianese dovrà rifondere all‘allenatore Settimi Otello la somma di

 € 1500,00 quale premio di tesseramento non percepito stagione 2008\2009.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso proposto dall’allenatore Settimi Otello e per l’effetto dichiara l’obbligo alla società UDS Sorianese di corrispondere la somma di € 1500,00 a saldo del premio di tesseramento stagione 2008\2009 oltre interessi maturati  € 45,00 per un ammontare complessivo di € 1545,00 (millecinquecentoquarantacinque\00).

Il Collegio decide di rimettere gli atti alla Procura Federale,avendo le parti violato nella loro scrittura  privata i massimali stabiliti dall’accordo L.N.D.-A.I.A.C.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

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