F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010 VERTENZA: all. Luca TINUCCI  /  A.S.D. RIOTORTO ( 14/90 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA Con ricorso del 15 luglio 2009

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010

VERTENZA: all. Luca TINUCCI  /  A.S.D. RIOTORTO

( 14/90 )

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA

Con ricorso del 15 luglio 2009 l’allenatore dilettante signor Luca Tinucci regolarmente iscritto nei ruoli federali, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per la A.S.D. Riotorto nella stagione sportiva 2008/2009, quale allenatore della prima squadra, partecipante al Campionato di I^ Categoria, del Comitato Regionale Toscana.

Nel ricorso il signor Lucio Tinucci precisa che, con regolare scrittura privata del 1° settembre 2008 la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento di € 4.000,00 (quattromila/00) in quattro rate da € 1.000,00 ciascuna, e più precisamente il 31 ottobre e 31 dicembre 2008 ed il 28 febbraio e 30 aprile 2009.

Con il reclamo in esame, il signor Tinucci, lamenta il mancato pagamento dell’ultima rata scaduta il 30 aprile 2009 di € 2000,00 e pertanto chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Riotorto di corrispondergli l’importo di € 2000,00 (duemila/00) oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il signor Tinucci fa presente altresì, di essere stato esonerato dall’incarico di allenatore della prima squadra in data 31 ottobre 2008 e segnala quale suo indirizzo: Corso Amedeo 221, Livorno.

La società A.S.D. Riotorto, regolarmente invitata a controdedurre con raccomandata a.r. del 5 ottobre 2009 ricevuta il giorno 8 successivo da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del medesimo 8 ottobre, indirizzata anche al tecnico, ha dichiarato di aver pagato integralmente l’allenatore ed al riguardo ha fornito gli originali di tre ricevute per complessivi € 4.000,00 debitamente sottoscritte dal signor Tinucci. Quest’ultimo nulla ha replicato a quanto affermato dalla A.S.D. Riotorto.

E’ necessario precisare che all’indirizzo indicato nel ricorso dal signor Tinucci, la raccomandata del Segretario del Collegio Arbitrale non è stata ricevuta ed è stata restituita al mittente per “compiuta giacenza” ad una verifica effettuata presso il centro elettronico della F.I.G.C. si è potuto verificare che l’indirizzo dell’allenatore ivi registrato non corrispondeva a quello da lui indicato, ma era via dell’Origine, 82 – Livorno. In data 10 dicembre 2009 veniva pertanto reiterato l’invio della raccomandata a quest’ultimo indirizzo, ma la stessa tornava nuovamente al mittente con la dicitura “sconosciuto”. E’ opportuno inoltre segnalare che anche la raccomandata della società A.S.D. Riotorto dell’8 ottobre 2009 è stata inviata all’indirizzo dell’allenatore riportato sul ricorso e pertanto si può presumere non ricevuta dal signor Tinucci.

Il Comitato Regionale Toscana, su richiesta del 12 novembre 2009 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 16 novembre successivo ha trasmesso copia dell’accordo regolarmente depositato in data 11 settembre 2008.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato che:

Ø  la società A.S.D. Riotorto ha fornito una prova documentale dell’avvenuto pagamento di quanto dovuto all’allenatore per l’attività svolta nella stagione sportiva 2008/2009;

Ø  nel ricorso il signor Tinucci ha richiesto il pagamento solo dell’ultima rata del 30 aprile 2009 pari ad € 2.000,00 (la data e l’importo sono grossolanamente corretti) quando nell’accordo economico quest’ultima rata è di € 1.000,00;

Ø  l’allenatore, nel richiedere somme di cui era ben consapevole di aver già incassato, ha violato i principi di lealtà e probità dettati dal Codice di Giustizia Sportiva

non ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e

P.Q.M.

il Collegio respinge il ricorso e nel contempo decide di trasmettere gli atti alla Procura Federale per l’accertamento di eventuali violazioni dei principi di lealtà e probità da parte dell’allenatore signor Luca Tinucci.

La presente delibera è inappellabile

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