F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010 VERTENZA: all. Pietro ARMENISE  /  U.S. PRAIA ( 16/90 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gino GIACCHI Con ricorso del 16 luglio 2009 l’allen

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010

VERTENZA: all. Pietro ARMENISE  /  U.S. PRAIA

( 16/90 )

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gino GIACCHI

Con ricorso del 16 luglio 2009 l’allenatore professionista di 2^ categoria signor Pietro Armenise, regolarmente iscritto nei ruoli federali, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per la U.S. Praia nella stagione sportiva 2008/2009 come allenatore della prima squadra, partecipante al Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Calabria.

Nel ricorso il signor Pietro Armenise precisa che, con regolare scrittura privata del 3 marzo 2009 e regolarmente depositata presso il competente Comitato Regionale, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) entro il 30 giugno 2009.

Con il reclamo in esame, il signor Armenise, non avendo ricevuto alcuna somma a tale titolo, chiede a questo Collegio di far obbligo alla U.S. Praia di corrispondergli l’intero importo di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) oltre agli interessi di mora e dal risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il Comitato Regionale Calabria, su richiesta del 12 novembre 2009 del Segretario del Collegio Arbitrale ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato in data 3 marzo 2009.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato che la U.S. Praia, regolarmente invitata con Raccomandata A.R. del 5 ottobre 2009 da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale, e ricevuta l’8 ottobre successivo, nulla ha ritenuto di controdedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e

P.Q.M.

il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della U.S. Praia di corrispondere all’allenatore signor Pietro Armenise la complessiva somma di € 7.625,00 (settemilaseicentoventicinque/00) relativa a quanto dovutogli per la stagione sportiva 2008/2009 per € 7.500,00 ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 125,00.

Nulla è dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

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