F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010 VERTENZA: all. Marco SCORSINI / U.S.D. SORIANESE ( 19/90 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Mario ROSSINI L’allenatore dilettante Scorsini Marc

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010

VERTENZA: all. Marco SCORSINI / U.S.D. SORIANESE

( 19/90 )

ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Mario ROSSINI

L’allenatore dilettante Scorsini Marco, regolarmente iscritto nei ruoli federali, con ricorso datato 21\07\ 2009, ha chiesto il riconoscimento del credito di € 4450,00 (quattromilaquattrocentocinquanta\00) oltre interessi, nei confronti della USD Sorianese, partecipante al campionato di Promozione Regionale Lazio, come previsto dalla scrittura privata stipulata il 1\07\2008 per un totale premio  tesseramento di € 9500,00,  di cui ha percepito solamente € 5050,00.

 Lo stesso ha dichiarato di essere stato esonerato telefonicamente il 15\12\2008 e di aver comunicato alla società in dats 19\12\2008 di restare a disposizione fino al termine della stagione sportiva in corso.

La Segreteria di questo Collegio a mezzo racc. del 5\10\2009 ha chiesto alle parti le proprie controdeduzioni e il 12\11\2009 al C.R. Lazio la conferma dell’avvenuto deposito, come previsto dalla normativa federale.

Il Collegio esaminata la documentazione prodotta, osserva che, il ricorso è fondato non avendo la società USD Sorianese posta alcuna controdeduzione alla richiesta dell’allenatore.

Pertanto dovrà rifondere all‘allenatore Scorsini Marco la somma di € 4450,00 quale premio di tesseramento stagione 2008\2009.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso proposto dall’allenatore Scorsini Marco e per l’effetto dichiara l’obbligo alla società USD Sorianese di corrispondere la somma di € 4450,00 a saldo del premio di tesseramento stagione 2008\2009 oltre interessi maturati per € 133,50 per un ammontare complessivo di € 4583,50 (quattromilacinquecentottantatre\50).

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

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