F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010   VERTENZA:all.Francesco DI SPIRITO / Pol. POLIMNIA Calcio   ( 24/90 )   ARBITRI:sigg. Virgilio PALOTTA e Mario ROSSINI Con

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010

  VERTENZA:all.Francesco DI SPIRITO / Pol. POLIMNIA Calcio

  ( 24/90 )

  ARBITRI:sigg. Virgilio PALOTTA e Mario ROSSINI

Con ricorso inviato il 28 luglio 2009,l’allenatore di III categoria,Francesco Di Spirito,regolarmente iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C.,ha chiesto a questo Collegio di fare obbligo alla Pol.Polimnia Calcio,partecipante al Campionato di Promozione del C.R.Puglia,di provvedere al pagamento della somma di € 2.500,oo a saldo del premio di tesseramento pattuito per la stagione 2008/09,oltre agli interessi fin qui maturati ed al risarcimento derivante dalla svalutazione monetaria.

A sostegno della sua domanda allega copia dell’accordo redatto in data 15 dicembre 2008,firmato dal legale rappresentante della società,documento il cui avvenuto deposito,a richiesta di questo Collegio,viene confermato dal competente Comitato Regionale.

Nella scrittura viene concordato,per la sua attività di allenatore della prima squadra,un premio di   tesseramento annuale di € 2.500,oo da corrispondere in 4 rate,così ripartite:

€ 600,oo al 31 dicembre 2008

€ 600,oo al 31 gennaio 2009

€ 600,oo al 28 febbraio 2009

€ 700,oo al 31 marzo 2009.

La società,invitata dalla Segreteria di questo Collegio,a fornire le proprie controdeduzioni,non inviava alcuna risposta.

La domanda appare pertanto fondata e meritevole di accoglimento.

  P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della Pol.Polimnia Calcio di corrispondere all’allenatore Francesco Di Spirito la somma di € 2.500,oo relativa al saldo di quanto dovutogli,

più € 50,oo per interessi equitativamente determinati,oltre agli interessi legali,fino all’effettivo soddisfo.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.

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