F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010 VERTENZA: all. Francesco LA FORTUNA / NUOVA PANNACONI ( 25/90 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gino GIACCHI Con ricorso d
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010
VERTENZA: all. Francesco LA FORTUNA / NUOVA PANNACONI
( 25/90 )
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gino GIACCHI
Con ricorso del 28 luglio 2009 l’allenatore dilettante signor Francesco La Fortuna, regolarmente iscritto nei ruoli federali, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per la Nuova Pannaconi nella stagione sportiva 2008/2009 come allenatore della prima squadra, partecipante al Campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Calabria.
Nel ricorso il signor Francesco La Fortuna precisa che, con regolare scrittura privata del 1° settembre 2008, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento di € 3.000,00 (tremila/00) in unica soluzione entro il 30 giugno 2009.
Con il reclamo in esame, il signor La Fortuna, avendo ricevuto alla data del ricorso esclusivamente un acconto di € 1.600,00 (milleseicento/00), chiede a questo Collegio di far obbligo alla Nuova Pannaconi di corrispondergli il saldo con quanto pattuito con l’accordo economico pari ad € 1.400,00 (millequattrocento/00) oltre gli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Con raccomandata del 6 ottobre 2009, ricevuta il 13 successivo, il Segretario del Collegio ha invitato la A.S.D. Nuova Pannaconi a fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore le sue osservazioni alle eventuali argomentazioni della società.
Il Segretario del Collegio inoltre, con raccomandata del 12 novembre 2009, ha richiesto al Comitato Regionale Calabria di confermare l’avvenuto deposito dell’accordo economico sottoscritto dalle parti ed, in caso positivo, a trasmetterne copia al Collegio stesso. Il Comitato Regionale Calabria ha risposto con lettera del 16 novembre 2009 ed ha confermato il regolare deposito del documento in data 9 settembre 2008 e ne ha trasmesso la relativa copia.
La società Nuova Pannaconi, con lettera raccomandata del 19 ottobre 2009 precisa di aver provveduto all’integrale corresponsione al signor La Fortuna di quanto a lui dovuto relativamente all’accordo economico del 1° settembre 2008 ed al riguardo allega l’originale di una ricevuta per € 1.650,00 (milleseicentocinquanta/00) sottoscritta dall’allenatore in data 18 dicembre 2008 ed una dichiarazione delle Banca CARIME nella quale si afferma che l’assegno n. 5014990747 di € 1.500,00 (millecinquecento/00), tratto sul conto sella società, è stato incassato in data 14 luglio 2008 e che sono in attesa della copia del titolo che la società si è impegnata a trasmettere a questo Collegio appena in grado. Il signor La Fortuna nulla ha ritenuto di replicare.
Il Collegio, presa visione degli atti pervenuti, ritiene valida la richiesta del tecnico giudicando che l’assegno, peraltro ancora non prodotto agli atti, corrisposto al signor La Fortuna dalla società nel luglio 2008 e pertanto precedentemente alla stipula dell’accordo economico (settembre 2008) è verosimile che debba essere ritenuto, non un acconto su un accordo ancora da stipulare, ma che faccia riferimento ad altri rapporti economici antecedenti e presumibilmente, ma non sicuramente non risultando agli atti, al saldo di un debito relativo alla stagione precedente P.Q.M.
il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l’obbligo della Nuova Pannaconi di corrispondere all’allenatore signor Francesco La Fortuna la complessiva somma di € 1.369,00 (milletrecentosessantanove/00) relativa al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2008/2009 per € 1.350,00 (nella ricevuta risulta un acconto di € 1.650,00 e non di 1.600,00 come affermato dall’allenatore) ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 19,00.
Nulla è dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.