F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010 VERTENZA: all. Luigi DANIELI /  VALLE D’AOSTA CALCIO srl ( 27/90 ) ARBITRI:sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI Con ricorso del 30/07/2009

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010

VERTENZA: all. Luigi DANIELI /  VALLE D’AOSTA CALCIO srl

( 27/90 )

ARBITRI:sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI

Con ricorso del 30/07/2009 l’allenatore di Base Luigi Danieli, regolarmente iscritto nell’Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C., adiva questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto, da parte della Società Valle d’Aosta s.r.l., il pagamento della complessiva somma di €. 3.000,00, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria della somma stessa.

Al ricorso il ricorrente allegava copia del contratto sottoscritto il 18 settembre 2008, in cui veniva stabilito  in €. 3.000,00 il premio tesseramento per l’attività di allenatore della squadra Juniores Nazionale della Società Valle d’Aosta s.r.l., partecipante al Campionato Interregionale nella stagione sportiva 2008/2009, da pagarsi in quattro rate mensili dell’importo di € 750,00 cadauna, nonché comunicazione di esonero.

A seguito richiesta, datata 13/11/2009, da parte della Segreteria di questo Collegio, il Comitato Interregionale di Serie “D” comunicava, con lettera del 17/11/2009, l’avvenuto deposito del contratto.

Con nota del 5/10/2009, la Segreteria di questo Collegio richiedeva alla Società convenuta eventuali controdeduzioni in ordine a quanto esposto dal ricorrente e a quest’ultimo le proprie osservazioni dal ricevimento delle eventuali controdeduzioni .

Nessuna controdeduzione è pervenuta da parte della Società convenuta..

Dagli elementi in possesso questo Collegio ritiene che il ricorso proposto dal ricorrente è meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie la domanda proposta da Luigi Danieli contro la Società Valle d’Aosta s.r.l. e condanna quest’ultima al pagamento di €. 3.000,00, oltre ad € 18,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 3.018,00.

Nulla è dovuto, infine, per il risarcimento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS

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