F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010 VERTENZA:all. Gabriele CITI / G.S. BIBBONA–LA CALIFORNIA (31/90) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI Con ricorso del 3/08/2009, l’allenatore di

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010

VERTENZA:all. Gabriele CITI / G.S. BIBBONA–LA CALIFORNIA

(31/90)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI

Con ricorso del 3/08/2009, l’allenatore di Base – Uefa B, Gabriele CITI, regolarmente iscritto nell’Albo dei Tecnici della F.I.G.C., adiva questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto, da parte della Società G.S.Bibbona – La California A.S.D., il pagamento della somma di €. 2.800,00, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria .

Il ricorrente allegava al ricorso copia del contratto sottoscritto dalle parti il 20/08/2008, in cui veniva stabilito che per la conduzione tecnica della 1° squadra, partecipante al campionato di 1^ Ctg., dal 1°/09/2008 e fino al 30/04/2009, un premio di tesseramento massimo lordo di €. 7.500,00, da pagarsi suddiviso in 8 mesi in rate di €. 937,50 il giorno 10 di ogni mese.

Il ricorrente allegava, altresì, la richiesta emissione tessera  del Tecnico, anno 2008/2009, datato 20/08/2008; lettera di esonero datata 4/02/2009, in cui veniva comunicato l’esonero dello stesso a far data dal 03/02/2009; copia di scrittura datata 21/08/2008, in cui il legale rappresentante della Società e l’allenatore sottoscrivono l’anticipazione della somma di €. 2.500,00, come da accordo tra le parti”; la lettera di prese d’atto dell’esonero inviata in data 26/06/09 con la richiesta del saldo pattuito; la comunicazione della Società datata 6 luglio 2009, che nel riscontrare la nota dell’allenatore del 26 luglio 2009, allegava assegno bancario n. 0507329670-03 della Cassa di risparmio di Volterra di €. 300,00 ad integrazione delle spettanze residue avendo corrisposto €. 7.200,00.

Da accertamenti esperiti dalla Segreteria di questo Collegio Arbitrale, presso il Comitato Regionale Toscana L.N.D., è risultato il deposito del contratto in questione in data 29/08/2008.

La Società convenuta, regolarmente invitata  con raccomandata A.R. del 06/10/2009, da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale, faceva pervenire le proprie osservazioni e richiedendo il rigetto del ricorso proposto dall’allenatore Citi.

La stessa chiedeva di esaminare l’accordo economico esistente tra le parti, datato 20/08/2008, in ragione del quale la Società si impegnava a corrispondere “un premio massimo di tesseramento lordo di €. 7.500,00 da pagarsi in 8 mesi”.

Comunicava, altresì, che il ricorrente ha riscosso i ratei relativi alle prime cinque mensilità e che l’equivoco sorge in quanto il ricorrente pretenderebbe di attribuire all’acconto di €. 2.500,00, ricevuto il 21/08/2008, una causale diversa da quella di cui al contratto economico del giorno precedente .

Quindi, la convenuta Società, specificava le modalità degli avvenuti pagamenti con l’ultimo, pari ad €. 300,00 del 6/07/2009, con assegno bancario.

L’allenatore, a mezzo dello Studio Legale avv. Luca A. Perdomi, con raccomandata A.R. del 28/10/2009, controdeduceva alle osservazioni della Società sostenendo che l’accordo economico sottoscritto con la sopra citata convenuta, datato 20/08/2008, prevedeva “un premio di tesseramento lordo di €. 7.500,00 da pagarsi suddiviso in 8 mesi”, oltre alla pattuizione di una somma di €. 2.500,00, a titoli di rimborsi spesa, come previsto dall’accordo tipo.

Il ricorrente sosteneva, altresì, che è pretesa dalla Società l’imputazione della somma versatagli il 21/08/2008, pari ad €. 2.500,00, come acconto del premio tesseramento, mentre tale versamento aveva una giustificazione diversa e le parti lo sapevano.

Ancora, l’allenatore sosteneva che era del tutto assurdo ed illogico ritenere che la Società che aveva pattuito il pagamento del premio tesseramento in otto rate ne pagava tre contemporaneamente, pertanto, chiedeva la condanna della Società al pagamento di €. 2.800,00 in suo favore.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta ritiene che il ricorso non può essere accolto, alla luce del contratto sottoscritto dalle parti il 20/08/2008 in cui veniva fissato in €. 7.500,00 il premio di tesseramento senza specificare altro.

   P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale ritiene di non accogliere il ricorso proposto dall’allenatore Citi Gabriele contro la Società  G.S. Bibbona La California A.S.D.

La presente delibera è inappellabile.

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