F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010    VERTENZA : all. Vincenzo ROPPOLO /  U.S. BELLUSCO G.C.   ( 40/90 )    ARBITRI: sigg.Mario ROSSINI e Vittorio RUSSIANO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010

   VERTENZA : all. Vincenzo ROPPOLO /  U.S. BELLUSCO G.C.

  ( 40/90 )

   ARBITRI: sigg.Mario ROSSINI e Vittorio RUSSIANO

Con ricorso del 31 agosto 2009 l’allenatore di base ROPPOLO VINCENZO, responsabile tecnico delle squadre minori della società U.S.G.C. Bellusco partecipanti ai campionati del Comitato Regionale Lombardo ha adito questo Collegio Arbitrale affinchè dichiari l’obbligo per la convenuta suddetta società di corrispondergli la somma di euro 2700,00  quale saldo del premio tesseramento, oltre agli interessi di mora e il risarcimento del danno da svalutazione monetaria.

A sostegno della sua richiesta produce copia dell’accordo economico, regolarmente depositato, stipulato in data 20 luglio 2008 che prevedeva un premio tesseramento annuale di 3000,00 da pagarsi in tre rate di 1000,00 euro cadauna alle seguenti scadenze il 31/12/2008; 28/02/2009 e 30/4/2009, per la stagione sportiva 2008/2009.

Il signor Roppolo sostiene di aver ricevuto solo 300,00 euro, quindi con questo reclamo chiede il pagamento del saldo di 2700,00 euro.

In data 16 ottobre 2009 la società convenuta ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio ha prodotto le proprie difese precisando che dal 1° luglio 2009 la società ha un nuovo  organismo societario. Tra le pratiche rimaste inevase c’è la questione economica del signor Roppolo, a tal proposito si deve osservare che l’accordo economico stipulato in data 20 luglio 2008 riporta la firma del signor Maurizio Stucchi, mentre nella premessa è scritto che la società è rappresentata dal signor Fausto Colombo.

In archivio e in Federazione non è stata trovata traccia di delega del Presidente Colombo al Sig. Stucchi.

Tanto premesso in mancanza di delega, quest’ultimo non poteva sottoscrivere contratti a titolo oneroso in quanto carente di rappresentatività.

In data 27 ottobre 2009 il Sig. Roppolo replicava alle controdeduzioni della società precisando che nel passato, quale Direttore sportivo del settore giovanile ha avuto modo di constatare che il signor Maurizio Stucchi rivestiva la carica di Consigliere Delegato alla firma e che comunque con questa qualifica, all’atto dell’iscrizione a componenti non necessitava la delega del Presidente.

Concludeva che appare strano che presso gli uffici del Comitato Regionale non sia stato rinvenuto copia del consimento riguardante a stagione sportiva 2008/2009.

Il Collegio esaminata la documentazione osserva che la società non ha sufficientemente provato la circostanza della mancanza di delega del signor Maurizio Stucchi, d’altronde il regolare deposito del contratto presso il Comitato supera ogni ostacolo.

Tanto premesso il ricorso merita accoglimento

P.Q.M.

Il Collegio in accoglimento del ricorso fa obbligo alla società U.S.G.C. Bellusco di pagare all’allenatore Roppolo Vincenzo la somma di euro 2700,00 oltre gli interessi equitativamente calcolati pari ad euro 68,00 per un importo complessivo di euro  2768,00.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità,tutela e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.

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