F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010 VERTENZA: all. Villiam RESCA / A.S.D. Calcio BURANA ( 43/90 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Mario ROSSINI L’allenatore dilettante Resca Villiam, regol
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010
VERTENZA: all. Villiam RESCA / A.S.D. Calcio BURANA
( 43/90 )
ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Mario ROSSINI
L’allenatore dilettante Resca Villiam, regolarmente iscritto nei ruoli federali, con ricorso datato 3\09\2009, si rivolgeva a questo Collegio Arbitrale per il riconoscimento del credito di € 4000,00 (quattromila/00) più rimborso spese debitamente calcolati e contabilizzate per € 1080,00, oltre interessi, nei confronti della ASD Calcio Burana, partecipante al campionato di 2^ CTG C.R. Emilia R. stagione sportiva 2008\2009 come previsto dalla scrittura privata stipulata il 1°\09\2008.
Lo stesso ha comunicato di essere stato esonerato il 12\01\2009 con lettera a firma del Presidente della società.
La Segreteria di questo Collegio con racc.te del 9\10\2009 ha chiesto alle parti le proprie controdeduzioni e il 12\11\2009 a mezzo racc. al C.R. Emilia R. la conferma dell’avvenuto deposito.
Con lettera a firma del Presidente, la Società A.S.D Calcio Burana, in data 19\10\2009, ha inviato le proprie controdeduzioni a questo Collegio dichiarando” che tra la nostra società ed il sig. Villiam Resca non è mai stato sottoscritto alcun accordo economico per la conduzione tecnica della prima squadra relativa al campionato di seconda categoria stagione sportiva 2008-09”.
In data 26\10\2009 ha risposto l’allenatore Villiam Resca confermando la presenza dell’accordo economico sottoscritto tra le parti inviato dallo stesso al Collegio e alla società.
Il Collegio delibera, quindi, la fondatezza del ricorso in quanto la società ASD Calcio Burana ha sottoscritto un accordo economico per l’attività di allenatore 1^ squadra di 2^ CTG stagione 2008\09 con il signor Resca Villiam a cui non spetta l’obbligo di deposito presso il C.R. L.N.D. trattandosi di società di 2^ CTG. Tuttavia si rileva che avendo superato il massimale previsto dell’accordo AIAC-LND che è di € 3000,00 annui non può che riconoscere tale importo, oltre il rimborso delle spese richieste per € 1080,00.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie\parzialmente il ricorso proposto dall’allenatore Resca Villiam e per l’effetto dichiara l’obbligo alla società ASD Calcio Burana di corrispondere la somma di € 3000,00 a saldo del premio di tesseramento più il rimborso spese richiesto per € 1080,00 oltre interessi maturati di € 123,00 per un ammontare complessivo di € 4203,00 (quattromiladuecentotre\00).
Il Collegio decide di rimettere gli atti alla Procura Federale avendo le parti violato nella scrittura privata i massimali stabiliti dall’accordo L.N.D.-A.I.A.C.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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