F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010 VERTENZA: all. Uberto PREVITI / A.S.D. ACIREALE Calcio a Cinque ( 45/90 ) ARBITRI:sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI In data 8 settem
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010
VERTENZA: all. Uberto PREVITI / A.S.D. ACIREALE Calcio a Cinque
( 45/90 )
ARBITRI:sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI
In data 8 settembre 2009 l’allenatore dilettante di calcio a 5 Previti Umberto si rivolge a questo Collegio affinché gli venga riconosciuta dalla società A.S.D. Acireale Calcio a Cinque, partecipante al campionato di serie C1 regionale, la somma di € 1.200,00 a saldo di quanto pattuito nel contratto, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
A fondamento della sua richiesta allega copia dell’accordo economico stipulato con la società in data 4 agosto 2008 e, come accertato da questo Collegio, regolarmente depositato presso il competente Comitato Regionale Sicilia.
Nel contratto viene stabilito che per la conduzione della sua prima squadra per la stagione 2008/2009 la società A.S.D. Acireale Calcio a Cinque riconosce al tecnico Previti un premio di tesseramento di € 3.000,00 da pagarsi in unica soluzione.
La Società convenuta, regolarmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio Arbitrale con Raccomandata A/R del 9 ottobre 2009, nulla ha ritenuto di controdedurre.
Il Collegio,esaminata la documentazione pervenuta ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la società A.S.D. Acireale Calcio a Cinque al pagamento a favore dell’allenatore Previti Umberto della somma di € 1.200,00 a saldo del premio di tesseramento e di € 18,00 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di € 1.218,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo.
Sul risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria,come da costante orientamento di questo Collegio,nulla è dovuto in assenza di prova dello stesso.
La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.